Cassazione Penale, Ordinanza n. 26243/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che ha definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal GIP per un fatto di circolazione stradale con lesioni/omicidio stradale, impugnando la decisione limitatamente a due profili: da un lato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ritenuta non adeguatamente motivata e non corrispondente alle risultanze istruttorie; dall’altro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 n. 5 c.p. e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., deducendo che il giudice non avrebbe considerato il concorso della persona offesa, il suo precario stato di salute e la bassissima velocità del veicolo condotto dall’imputato. In memoria difensiva si è insistito sull’ammissibilità del ricorso e si è ribadito che la persona offesa, di età avanzata, era stata da poco dimessa dall’ospedale, mentre il sinistro sarebbe avvenuto a velocità molto ridotta, come desumibile anche dal mancato attivarsi degli airbag e dall’assenza di sbandamento del veicolo; si è inoltre valorizzato il dato dell’incensuratezza e dell’assenza di precedenti decurtazioni punti-patente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al diniego delle attenuanti, perché nel patteggiamento, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è limitato ai soli vizi tassativamente previsti (volontà dell’imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena e della misura di sicurezza), e non consente di censurare il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti o la quantificazione della pena se non in presenza di una pena illegale. Ha poi ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il motivo sulla sospensione della patente: la censura era generica e assertiva, non corredava una concreta richiesta con argomenti di diritto e di fatto, e comunque la motivazione del giudice era sufficiente, poiché nel patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria consegue ex lege al reato e, nel caso di specie, la durata di due anni era congruamente giustificata con riferimento alla condotta imprudente e alla velocità non adeguata alle condizioni della strada. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista per l’inammissibilità.
Norme richiamate
nel patteggiamento il controllo giudiziale e l’impugnazione sono limitati; una volta ratificato l’accordo, non sono proponibili censure su circostanze o entità della pena salvo illegalità.
è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo nei limiti normativamente previsti, inclusi i vizi relativi alla sanzione amministrativa accessoria secondo l’elaborazione delle Sezioni Unite.
la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è censurabile in cassazione contro il patteggiamento se non nei limiti delle questioni consentite.
il diniego delle attenuanti generiche non può essere impugnato in cassazione avverso il patteggiamento, salvo che la pena sia illegale.
la durata della sospensione della patente deve essere commisurata alla gravità del fatto e alla pericolosità della guida, secondo parametri autonomi rispetto all’art. 133 c.p.
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione/revoca della patente consegue di diritto alla sentenza di condanna o di patteggiamento nei casi previsti.
i criteri di commisurazione della pena penale non si sovrappongono automaticamente a quelli della sanzione amministrativa accessoria, che ha un autonomo parametro valutativo.
all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria.
richiamato come reato stradale per il quale, in sede di condanna o patteggiamento, può applicarsi la sospensione della patente in luogo della revoca, nei casi consentiti dalla giurisprudenza costituzionale.
richiamato come reato stradale per il quale può disporsi la sospensione della patente; la motivazione può essere sintetica e riferita alle circostanze del fatto.
art. 1, co. 51, L. 23.6.2017 n. 103
ha ristretto i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i vizi tassativamente previsti dalla legge; non è consentito dedurre il mancato riconoscimento di attenuanti o la misura della pena se non in presenza di illegalità del trattamento sanzionatorio.
- Nel patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice è attenuato: è sufficiente il controllo positivo dell’accordo e, per la sanzione amministrativa accessoria, un richiamo alle circostanze del fatto o alla gravità della condotta può essere sufficiente.
- La sospensione della patente di guida prevista come conseguenza accessoria del reato stradale segue un autonomo criterio di commisurazione, ancorato alla gravità del fatto e alla pericolosità specifica della guida, e non ai criteri generali di cui all’art. 133 c.p.
- La motivazione sulla misura della pena penale e quella sulla sanzione amministrativa accessoria hanno piani distinti e non possono essere confrontate per dedurre contraddittorietà intrinseca, se i rispettivi criteri legali sono diversi.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, una censura deve essere specifica e contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a fondamento; censure meramente assertive o apodittiche sono inammissibili.
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