Cassazione Civile, Ordinanza n. 26625/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per durata irragionevole di un precedente giudizio di equa riparazione, protrattosi per oltre undici anni. In sede monocratica era stato liquidato un equo indennizzo pari a euro 1.458,33, con interessi legali dalla data della riassunzione dinanzi alla Corte d'appello di Perugia nel 2013 e spese di lite. La parte privata proponeva opposizione sostenendo che gli interessi dovessero decorrere dalla domanda originaria del 2009. La Corte d'appello accoglieva l'opposizione, confermava l'indennizzo e riconosceva interessi per euro 163,47, ma liquidava le spese della fase di opposizione sul primo scaglione tariffario, perché la parte aveva agito per ottenere solo una parte ulteriore di indennizzo pari agli interessi. Con il ricorso per cassazione si censurava tale statuizione per violazione dell'art. 5-ter l. 89/2001, dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei dd.mm. 55/2014, 37/2018 e 147/2022, sostenendo che, in caso di accoglimento dell'opposizione, le spese andavano liquidate considerando l'intera vicenda processuale e il valore complessivo riconosciuto, quindi sul secondo scaglione tariffario e non sul primo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 non costituisce un autonomo grado di impugnazione, ma rappresenta la seconda fase, a contraddittorio pieno, di un procedimento unitario. Quando l'opposizione della parte privata è accolta, le spese devono essere regolate complessivamente con riferimento all'intero procedimento, secondo il criterio della soccombenza. Ne consegue che la liquidazione delle spese operata dalla Corte d'appello, parametrata al primo scaglione, era erronea. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, che dovrà liquidare le spese del merito riferendosi al secondo scaglione tariffario e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
L'opposizione nel procedimento Pinto non introduce un autonomo grado di impugnazione, ma costituisce la seconda fase di un procedimento unitario a contraddittorio pieno; in caso di accoglimento, le spese vanno regolate sull'intero procedimento.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dell'esito complessivo del procedimento unitario.
Richiamato unitamente alle tariffe professionali ai fini della corretta liquidazione dei compensi/spese legali.
Le spese devono essere liquidate secondo i parametri tariffari applicabili, tenendo conto del corretto scaglione di valore e delle riduzioni previste per semplicità della controversia.
Richiamato tra le fonti tariffarie applicabili alla liquidazione delle spese.
Essendo il decreto impugnato successivo alla sua entrata in vigore, doveva applicarsi il testo tariffario come modificato dal d.m. 147/2022.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, l'opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 non costituisce un autonomo grado di giudizio, ma una fase ulteriore di un procedimento unitario a contraddittorio pieno.
- Se l'opposizione nel procedimento Pinto è accolta, la regolazione delle spese deve avvenire con riferimento all'intero procedimento, non limitandosi alla sola fase di opposizione.
- La determinazione dello scaglione tariffario per la liquidazione delle spese deve essere coerente con il valore complessivo della controversia definita e con l'esito finale della vicenda processuale.
- La liquidazione delle spese che non rispetti il corretto scaglione tariffario applicabile e i parametri ministeriali vigenti integra violazione dei criteri legali di liquidazione ed è censurabile in cassazione.
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