Cassazione Civile, Ordinanza n. 34831/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in appello, del diritto di un dirigente sanitario a percepire dalla azienda sanitaria la somma di euro 60.598,00 oltre accessori, a titolo di maggiorazione della retribuzione dirigenziale di posizione, parte variabile, in quanto titolare contestualmente di più incarichi di direzione di struttura complessa. L'azienda sanitaria, rimasta contumace nel giudizio di appello, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; dal testo emerge che la censura non ha scalfito il rilievo preliminare sulla ritualità della notifica della sentenza di appello e, quindi, sulla tardività del ricorso. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità per superamento del termine breve, deducendo che la sentenza d'appello era stata notificata correttamente all'ente presso l'indirizzo PEC risultante dal registro previsto dall'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. La sentenza di appello risultava infatti validamente notificata direttamente all'azienda sanitaria, rimasta priva di difensore nel grado di appello, all'indirizzo PEC presente nel registro previsto dall'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012; da tale notifica decorreva il termine breve, poi superato dalla notifica del ricorso avvenuta il 20.12.2021 rispetto alla notifica della sentenza dell'8.7.2021. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante il refuso nell'attestazione di conformità che indicava per errore l'anno 2011 anziché 2021, trattandosi di errore materiale immediatamente percepibile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c."
La proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale sono state correttamente comunicate secondo il rito camerale accelerato.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012
La notificazione della sentenza all'indirizzo PEC risultante dal registro è considerata regolare quando il destinatario è privo di difensore nel grado definito.
Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla valida notificazione della sentenza impugnata; il suo superamento comporta l'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la parte soccombente in appello è rimasta contumace e non ha un difensore costituito in quel grado, la sentenza può essere notificata direttamente alla parte all'indirizzo PEC risultante dai registri previsti dalla legge, con piena idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
- Il termine breve per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione valida della sentenza impugnata e la sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso.
- Un errore materiale immediatamente percepibile nella relata o nell'attestazione di conformità non invalida la notificazione quando il provvedimento è comunque inequivocabilmente identificabile in tutti gli altri suoi dati essenziali.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
Come è indicizzato
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