Cassazione Penale, Sentenza n. 36000/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con quattro censure: 1) vizio di notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c.p.p.), sostenendo che la PEC era stata indirizzata al difensore "in proprio" e non anche quale domiciliatario, con conseguente nullità; 2) illegittima sospensione dei termini di prescrizione disposta in udienza (richiamando artt. 125, 568 c.p.p. e art. 159 c.p.), con effetto sul computo della prescrizione; 3) travisamento della prova e carenza motivazionale circa la sussistenza del reato ex art. 2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea), contestando che non vi sia stata reale esclusione dei soci né danno/ingiusto profitto; 4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto il vizio di notifica inammissibile: anche se l'avviso fosse stato notificato in unica copia al difensore senza indicare la qualità di domiciliatario, la vicenda è stata sanata dal rinvio disposto in udienza e dalla presenza del difensore che non eccepì ulteriormente; eventuali irregolarità erano al più nullità rimediabile e non assoluta. Sul secondo motivo ha dichiarato l'assenza di interesse e l'inammissibilità, osservando che la prescrizione del reato sarebbe comunque maturata il 13/10/2022 e che un'eventuale illegittima sospensione non poteva arrecare pregiudizio agli imputati. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che sussistono gli elementi per il reato ex art. 2636 c.c. (falsificazione del libro soci, creazione di una maggioranza non genuina, nesso causale e dolo specifico finalizzato al controllo della società) e che l'unico evento rilevante è l'alterazione della formazione della maggioranza, non il danno patrimoniale. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha correttamente negato le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi a favore dei ricorrenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a rimborsare le spese delle parti civili per complessivi euro 5.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma che punisce l'illecita influenza sull'assemblea mediante atti simulati o fraudolenti; la Corte interpreta la fattispecie come reato di evento a forma vincolata: è necessario che gli atti fraudolenti abbiano effettivamente inciso sulla formazione della maggioranza e che sussista dolo specifico finalizzato a procurare un ingiusto profitto (anche non patrimoniale). La nozione di "atti simulati" va intesa in senso ampio, non solo civilistico.
Regola la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza; la Corte ritiene che l'irregolarità nella indicazione della qualità del difensore (in proprio vs domiciliatario) costituisca, al più, un'irregolarità sanabile quando il difensore ha avuto effettiva cognizione e non ha eccepito tempestivamente.
Norma che dispone la sospensione dei termini di prescrizione in determinate ipotesi; la Corte osserva che una illegittima sospensione disposta dal giudice non può avere effetti pregiudizievoli per l'imputato e, nel caso concreto, la questione era priva di rilevanza concreta rispetto al decorso della prescrizione.
art. 125 cod. proc. pen. e art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
Richiamate dalle difese in rapporto alle formalità del procedimento e alle impugnazioni; la Corte le valuta nel contesto delle eccezioni processuali rilevando l'assenza di danno o interesse concreto derivante dalle presunte violazioni procedurali.
Massime di principio
- La notifica via PEC di atti al difensore, anche se effettuata in unica copia e senza indicare esplicitamente la duplice qualità (in proprio e quale domiciliatario), può costituire un'irregolarità sanabile quando il difensore ha effettiva conoscenza dell'atto e non eccepisce tempestivamente in udienza.
- Le nullità relative a modalità di notificazione sono spesso di livello intermedio e si sanano con il comportamento processuale delle parti (presenza in udienza e mancata eccezione); non sempre comportano nullità assolute e ripetizione degli atti.
- Una disposizione giudiziale che sospenda i termini di prescrizione in modo improprio non produce necessariamente effetti pregiudizievoli per l'imputato; occorre valutare il decorso effettivo della prescrizione e l'esistenza di un interesse concreto alla censura.
- Il reato previsto dall'art. 2636 c.c. richiede che atti simulati o fraudolenti abbiano effettivamente inciso sulla formazione della maggioranza assembleare; per la sua integrazione sono sufficienti indici idonei a dimostrare la frode (es. falsificazione del libro soci, creazione di maggioranza non genuina, nesso causale e dolo finalizzato al controllo).
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico per mera assenza di elementi negativi della personalità dell'imputato; richiede elementi positivi a favore che giustifichino la riduzione del trattamento sanzionatorio.
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