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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35467/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio di legittimità avente ad oggetto la base di calcolo del T.F.R., delle mensilità aggiuntive e dell’indennità sostitutiva del preavviso in relazione al C.C.N.L. Federambiente. In quel giudizio era stata ritenuta tassativa l’elencazione delle voci retributive da includere nel T.F.R. e, conseguentemente, escluso il lavoro straordinario. Gli eredi del lavoratore hanno proposto revocazione deducendo errore di percezione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe travisato il contenuto dell’art. 46 del C.C.N.L., trascurando una clausola di chiusura che, a loro dire, avrebbe consentito di ricomprendere anche emolumenti previsti per legge se corrisposti in modo fisso e continuativo, come lo straordinario da loro svolto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio denunciato non integrasse errore revocatorio, perché la decisione impugnata si fondava su un corretto presupposto di fatto (lo svolgimento di lavoro straordinario) e si era invece espressa su una questione di interpretazione della clausola contrattuale. Secondo la Corte, l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può investire l’attività interpretativa o valutativa del giudice, né gli errori di giudizio o di diritto. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo in contrasto con gli atti, non quando si contesti l’interpretazione di una clausola contrattuale o la valutazione delle risultanze processuali.
  • La revocazione non è utilizzabile per sindacare errori di giudizio, di interpretazione o di applicazione della legge; tali vizi restano estranei all’errore di percezione richiesto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
  • Quando una clausola collettiva contenga un’elencazione specifica delle voci retributive da computare nel T.F.R., la Corte può valorizzarne il tenore letterale per desumerne il carattere tassativo e l’esclusione delle voci non menzionate.
  • La clausola di chiusura eventualmente presente in un testo collettivo non può essere invocata in sede di revocazione per trasformare una questione interpretativa in un preteso errore percettivo del giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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