Cassazione Civile, Ordinanza n. 35467/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio di legittimità avente ad oggetto la base di calcolo del T.F.R., delle mensilità aggiuntive e dell’indennità sostitutiva del preavviso in relazione al C.C.N.L. Federambiente. In quel giudizio era stata ritenuta tassativa l’elencazione delle voci retributive da includere nel T.F.R. e, conseguentemente, escluso il lavoro straordinario. Gli eredi del lavoratore hanno proposto revocazione deducendo errore di percezione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe travisato il contenuto dell’art. 46 del C.C.N.L., trascurando una clausola di chiusura che, a loro dire, avrebbe consentito di ricomprendere anche emolumenti previsti per legge se corrisposti in modo fisso e continuativo, come lo straordinario da loro svolto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio denunciato non integrasse errore revocatorio, perché la decisione impugnata si fondava su un corretto presupposto di fatto (lo svolgimento di lavoro straordinario) e si era invece espressa su una questione di interpretazione della clausola contrattuale. Secondo la Corte, l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può investire l’attività interpretativa o valutativa del giudice, né gli errori di giudizio o di diritto. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto decisivo, risultante incontestabilmente dagli atti, e non può riguardare l’attività interpretativa o valutativa del giudice.
Consente alla contrattazione collettiva di individuare le voci retributive da includere nel T.F.R.; nel caso esaminato la Corte valorizza la ricognizione dettagliata e tassativa operata dal C.C.N.L.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto/inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo in contrasto con gli atti, non quando si contesti l’interpretazione di una clausola contrattuale o la valutazione delle risultanze processuali.
- La revocazione non è utilizzabile per sindacare errori di giudizio, di interpretazione o di applicazione della legge; tali vizi restano estranei all’errore di percezione richiesto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
- Quando una clausola collettiva contenga un’elencazione specifica delle voci retributive da computare nel T.F.R., la Corte può valorizzarne il tenore letterale per desumerne il carattere tassativo e l’esclusione delle voci non menzionate.
- La clausola di chiusura eventualmente presente in un testo collettivo non può essere invocata in sede di revocazione per trasformare una questione interpretativa in un preteso errore percettivo del giudice di legittimità.
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