Cassazione Civile, Ordinanza n. 11142/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la transazione intervenuta dopo l’introduzione del giudizio avesse eliminato l’interesse dell’Agenzia a coltivare il ricorso. In conseguenza, ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine dall’omologazione, da parte del Tribunale competente, di un concordato preventivo proposto da una società. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto reclamo avverso il decreto di omologazione, poi respinto dalla Corte d’appello. Contro tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2741 c.c. e dell’art. 177 l.f., anche in relazione agli artt. 2479-ter c.c. e 2373 c.c.; (2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 180 l.f., anche in relazione all’art. 2741 c.c.; (3) violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente. Prima della decisione, tuttavia, l’Agenzia ha depositato memoria informando che tra essa, la società controricorrente e una terza società era intervenuto un accordo transattivo che definiva integralmente e satisfattivamente le rispettive posizioni.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare il vizio di motivazione apparente nel terzo motivo.
richiamato come parametro sostanziale nei motivi, ma la Corte non entra nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 177 l.f.
richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina del concordato, senza esame di merito.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza scrutinio nel merito.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza scrutinio nel merito.
art. 180 l.f.
richiamato nel secondo motivo, senza esame di merito.
invocato per dedurre motivazione apparente del provvedimento impugnato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’inammissibilità sopravvenuta.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, intervenga una transazione che definisca integralmente le posizioni sostanziali tra le parti e renda inutile la prosecuzione del giudizio.
- La sopravvenienza di un fatto che soddisfi integralmente la pretesa della parte ricorrente comporta la perdita dell’interesse ad agire o a impugnare, con conseguente arresto del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
- Quando l’inammissibilità del ricorso deriva da una sopravvenienza successiva alla proposizione, possono essere compensate le spese di lite in considerazione dell’accordo intervenuto tra le parti.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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