Cassazione Civile, Ordinanza n. 09674/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione immobiliare promossa in forza di un mutuo ipotecario. A seguito dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice ex art. 615 c.p.c., il giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura ex art. 624 c.p.c. e, successivamente, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione. La creditrice procedente, poi succeduta da una società cessionaria del credito, ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento di improcedibilità, sostenendo che, una volta introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione e disposta la sospensione, il giudice dell'esecuzione non potesse più adottare ulteriori provvedimenti incidenti sulla sorte della procedura, né dichiararne l'improcedibilità, perché ciò avrebbe implicato la decisione anticipata delle medesime questioni controverse nel giudizio di opposizione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 626 c.p.c., assumendo che, essendo il processo sospeso, il provvedimento di improcedibilità costituirebbe un atto esecutivo vietato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in primo luogo inammissibile, e comunque infondato, il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva riprodotto in modo puntuale il contenuto dell'opposizione, dell'ordinanza di sospensione e del provvedimento di improcedibilità. Nel merito ha affermato che il giudice dell'esecuzione conserva il potere-dovere di verificare d'ufficio la sussistenza e l'efficacia del titolo esecutivo e, se del caso, di dichiarare non più proseguibile l'esecuzione anche quando sia stata proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. e anche se sia stata già disposta la sospensione ex art. 624 c.p.c.; i poteri di sospensione e di verifica della proseguibilità sono distinti e autonomi. Ha inoltre escluso che l'art. 626 c.p.c. impedisca l'adozione del provvedimento di improcedibilità, perché il divieto di compiere atti esecutivi durante la sospensione riguarda solo gli atti di progressione della procedura, non i provvedimenti che prendono atto della mancanza o caducazione del titolo esecutivo e chiudono il processo esecutivo. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Norma richiamata per l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Norma richiamata quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice esecutata.
La sospensione dell'esecuzione può essere disposta dal giudice dell'esecuzione in pendenza dell'opposizione; tale provvedimento non fa venir meno il potere del giudice di verificare d'ufficio la proseguibilità dell'esecuzione.
Il divieto di compiere atti esecutivi durante la sospensione riguarda solo gli atti di progressione della procedura e non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione per mancanza o caducazione del titolo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto privo della necessaria specificità per mancata puntuale indicazione e trascrizione dei provvedimenti e degli atti processuali rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro formale evocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale e le conclusioni scritte del pubblico ministero.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Legge 30 aprile 1999 n. 130, artt. 1 e 4
Richiamata per spiegare la successione della ricorrente nella posizione del precedente creditore mediante cessione di crediti in blocco.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare d'ufficio l'esistenza e l'efficacia del titolo esecutivo e, se il titolo manca o è inefficace, deve dichiarare non proseguibile l'esecuzione, anche in presenza di opposizione all'esecuzione.
- La proposizione di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. e la successiva sospensione ex art. 624 c.p.c. non privano il giudice dell'esecuzione del potere di adottare un provvedimento che chiuda la procedura per difetto del titolo; i due poteri sono autonomi e non si escludono a vicenda.
- Il divieto di compiere atti esecutivi durante la sospensione ex art. 626 c.p.c. riguarda gli atti di avanzamento della procedura, ma non impedisce l'adozione di provvedimenti dichiarativi dell'improcedibilità o della non proseguibilità dell'esecuzione.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile la specifica indicazione e riproduzione degli atti e dei provvedimenti sui quali il motivo si fonda, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
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