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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47415/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1) e per il reato-fine contestato al capo 60). Il ricorso deduce tre motivi, tutti attinenti alla presunta insufficienza e illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria: 1) contestazione che le intercettazioni e i contatti del Boca non dimostrerebbero una partecipazione stabile all'associazione ma solo un rapporto di terzietà/assuntore; 2) violazione dell'art. 273 c.p.p. e art. 74 DPR 309/90 per uso di mere congetture e mancanza di elementi specifici sulla consapevolezza e volontà di aderire al programma criminoso; 3) criticità relative al capo 60), sostenendo che non vi fu alcuna consegna di stupefacente e che la dedotta consegna dei 3.000 euro sarebbe una congettura non provata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica, valorizzando il quadro probatorio complessivo (intercettazioni telefoniche e ambientali, conversazioni tra i Galiano, osservazioni, perquisizioni e sequestri collegati all'attività del sodalizio) e concludeva per la sussistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione del Boca all'associazione e al reato-fine. La Corte ha ricordato il diverso standard probatorio applicabile alle misure cautelari (giudizio di qualificata probabilità) rispetto al giudizio di merito e ha escluso la possibilità di riesaminare i fatti e riequilibrare le prove in sede di legittimità, limitandosi a verificare la completezza, adeguatezza e logicità della motivazione. Conseguenza: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma richiamata come fattispecie dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato la partecipazione del ricorrente alla luce dei reati-fine ascritti e delle modalità operative indicate dalle intercettazioni.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al criterio di motivazione delle misure cautelari; la Corte ha precisato che l'art. 273, comma 1-bis, richiama alcuni commi dell'art. 192 ma non il comma 2 (quale standard più stringente), confermando che per la misura cautelare è sufficiente il giudizio di 'qualificata probabilità'.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti che delimita il tipo di reato-fine; utilizzata come riferimento per l'accusa e per valutare la rilevanza penale delle condotte contestate.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere i parametri di valutazione delle prove tra fase cautelare e giudizio di merito: la Corte sottolinea che il comma 2 (maggiore rigore di precisione e concordanza degli indizi) non è richiesto per le misure cautelari.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della dichiarazione di inammissibilità e della condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per l'adozione o la conferma di misure cautelari la soglia probatoria è quella di una 'qualificata probabilità' (gravi indizi) e non coincide con il grado di certezza richiesto per la condanna in giudizio; ciò consente di valorizzare elementi indiziari anche se non ancora perfettamente corroborati.
  • La cosiddetta 'droga parlata' (contenuto delle intercettazioni) può avere forte valenza probatoria in materia di stupefacenti e integrare, insieme ad altri elementi, la valutazione della gravità indiziaria anche in assenza di una consegna materialmente accertata.
  • La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico può essere riconosciuta anche se la relazione col gruppo è emersa in un arco temporale limitato, purché gli elementi raccolti evidenzino che il rapporto abbia assunto carattere sistematico o che l'agente si sia servito consapevolmente dell'organizzazione per il proprio ruolo operativo.
  • In sede di legittimità il giudice non può riconsiderare i fatti e rimpesare le prove: il controllo si limita a verificare che il giudice di merito abbia fornito una motivazione adeguata, logica e completa rispetto agli elementi in suo possesso.
  • Le argomentazioni difensive che propongono semplicemente una diversa lettura delle stesse risultanze già valutate dal giudice di merito sono in genere inammissibili in Cassazione, se la decisione impugnata contiene un percorso logico-giuridico congruo.
  • Per contrastare con efficacia provvedimenti cautelari fondati su intercettazioni e conversazioni criptiche, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare specifiche incongruenze nei nessi deduttivi (es. impossibilità oggettiva della consegna, incompatibilità temporale, elementi che smentiscono la destinazione a terzi) più che la mera interpretazione alternativa dei medesimi atti.

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