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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27079/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La società ha ricevuto dal Comune un avviso di accertamento del 23 dicembre 2014, notificato il 5 gennaio 2015, per l’ICI relativa al 2009, pari complessivamente a euro 46.799, inclusi imposta, sanzioni e interessi, in relazione a un complesso alberghiero di sua proprietà. Ha contestato la debenza dell’imposta, sostenendo che la struttura non fosse mai entrata in esercizio perché incompleta e priva delle certificazioni necessarie, e ha dedotto, tra l’altro, la tardività e l’illegittimità dell’accertamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza ha rigettato il ricorso con sentenza depositata il 10 novembre 2016, ritenendo sufficiente l’accatastamento dell’immobile, avvenuto nel 2003, a fondare la pretesa impositiva. La società ha appellato reiterando le censure e deducendo anche la nullità per omessa comunicazione dell’udienza. La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con sentenza depositata il 22 gennaio 2019, ha dichiarato l’appello inammissibile perché tardivo: la sentenza di primo grado non era stata notificata, il termine lungo di sei mesi era scaduto il 10 maggio 2017 e l’appello era stato proposto il 19 giugno 2017. In cassazione la società ha formulato sei motivi: (1) nullità del procedimento di primo grado per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione e del deposito del dispositivo, con conseguente dedotta impossibilità di impugnare tempestivamente; (2) omessa pronuncia sui giudicati esterni favorevoli relativi alle annualità ICI 2007 e 2003-2005; (3) violazione delle norme sulla notificazione e decadenza dell’accertamento, sostenendo che la notifica si fosse perfezionata con la ricezione nel gennaio 2015 e non con la spedizione nel 2014; (4) vizio di motivazione per omesso esame del rapporto tra accatastamento e precedenti giudicati che avrebbero escluso l’imposta per incompleta ultimazione e inagibilità dell’albergo; (5) mancata disapplicazione delle sanzioni per forza maggiore, asseritamente derivante dal pignoramento immobiliare e dalla mancata operatività della struttura; (6) omessa pronuncia sulla contestata modalità di calcolo degli interessi, per mancata indicazione nell’avviso della percentuale applicata e del termine finale del computo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo. Ha riconosciuto che l’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza può determinare la nullità della decisione, ma ha escluso che tale vizio consenta alla società, che aveva instaurato ed era costituita nel giudizio di primo grado, di avvalersi dell’impugnazione tardiva prevista per chi sia rimasto all’oscuro del processo. L’impugnazione tardiva presuppone infatti l’ignoranza del processo, propria del contumace involontario, e non ricorre per la parte costituita; per quest’ultima le nullità processuali devono essere dedotte con i mezzi e nei termini ordinari d’impugnazione. Poiché l’appello era stato proposto oltre il termine lungo, gli altri cinque motivi sono rimasti assorbiti e la Corte non ne ha esaminato il merito. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla sulle spese di cassazione, poiché il Comune intimato non si è costituito. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 31 D.Lgs. 546/1992

    nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; sicché, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata

    La comunicazione della data dell’udienza è presidio essenziale del diritto di difesa e del contraddittorio; la sua omissione determina la nullità della decisione. Nel caso deciso, tuttavia, tale nullità non consentiva alla parte costituita di invocare l’impugnazione tardiva.

  • art. 61 D.Lgs. 546/1992

    nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; sicché, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata

    Il richiamo dell’art. 61 estende ai giudizi di appello la regola sulla comunicazione dell’udienza prevista dall’art. 31 e la conseguenza della nullità in caso di omissione.

  • art. 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    in tema di contenzioso tributario, può proporre l'impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto il c.d. contumace involontario, ovverosia la parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza

    L’impugnazione tardiva è ammessa soltanto per la parte non costituita che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa delle indicate nullità; non spetta alla parte che abbia partecipato al giudizio.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Nella fattispecie, pertanto, si trattava di parte costituita rispetto alla quale le nullità processuali si convertono in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.).

    Per la parte costituita, le nullità processuali devono essere fatte valere come motivi d’impugnazione, entro i termini ordinari; non fondano l’accesso all’impugnazione tardiva riservata a chi sia rimasto ignaro del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto dalla ricorrente l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il comma 1-quater determina l’importo aggiuntivo richiamando quello previsto dal comma 1-bis per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, da effettuarsi nei termini previsti, determina la nullità della decisione per lesione delle garanzie di difesa e del contraddittorio; la regola opera anche nel giudizio di appello.
  • L’impugnazione tardiva prevista dall’art. 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992 è consentita alla parte non costituita che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di udienza; non è invece accessibile alla parte che abbia instaurato o comunque conosciuto il processo.
  • Per la parte costituita, la nullità processuale derivante dall’omessa comunicazione dell’udienza deve essere dedotta mediante impugnazione ordinaria e nei relativi termini; essa non impedisce che la decisione divenga definitiva se non è impugnata tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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