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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21717/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la sostanza rinvenuta nella cantinola di pertinenza dell'abitazione fosse stata valorizzata solo per la disponibilità delle chiavi di accesso e che, comunque, potesse trattarsi di detenzione per uso personale. Ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non dedotto in appello e comunque riproduttivo di censure già esaminate e disattese nel merito, osservando che i giudici di merito avevano valorizzato la paternità della detenzione, la pluralità di stupefacenti, il notevole quantitativo, la suddivisione in dosi, la presenza di strumenti per il confezionamento, appunti con cifre e telefoni cellulari idonei a schermare le attività illecite. Quanto alle attenuanti generiche, la censura è stata ritenuta aspecifica e infondata, poiché il giudice di merito aveva motivato richiamando l'assenza di elementi positivi e il carattere probatoriamente inerte delle ammissioni dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ritenuta integrata sulla base di elementi sintomatici della destinazione alla cessione.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente in relazione alle attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto legittimamente motivato mediante il riferimento agli elementi decisivi ritenuti dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limita a riproporre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici precedenti, specie se non dedotte in appello.
  • Per integrare la destinazione a cessione di stupefacenti possono valorizzarsi congiuntamente quantità, varietà delle sostanze, suddivisione in dosi, strumenti per il confezionamento, appunti contabili e modalità di custodia o occultamento.
  • La detenzione di stupefacente per uso personale non è desumibile quando il compendio indiziario è univocamente indicativo di un'attività di spaccio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
  • Una motivazione sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti non è viziata se il giudice valorizza l'assenza di elementi positivi di valutazione e la neutralità o irrilevanza delle ammissioni dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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