Cassazione Civile, Sentenza n. 12419/2021 del 11/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato il giudizio di primo grado ritenendo che l'Avv. Maria Altomare Cotugno non fosse tenuta all'iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui aveva prodotto redditi inferiori alla soglia di euro 5.000,00, essendo tale circostanza indizio della natura occasionale dell'attività. L'INPS censurava la valutazione della Corte territoriale sostenendo che il reddito inferiore a 5.000 euro non potesse essere ritenuto decisivo e che non erano state adeguatamente valorizzate altre circostanze (accensione della partita IVA e mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ribadito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si fonda sull'esercizio abituale della professione e che la soglia di euro 5.000,00 rileva quale presupposto per l'assoggettamento delle attività occasionali, mentre il giudizio di abitualità è accertamento di fatto che può fondarsi su presunzioni (iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali, organizzazione materiale), ma non su presunzioni iuris et de iure. Pertanto la produzione di redditi annui inferiori a euro 5.000,00 può costituire un indizio significativo dell'occasionalità dell'attività e la Corte territoriale non ha errato nel riconoscere che l'INPS non aveva dimostrato la natura abituale dell'attività. Spese di grado di legittimità a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995
Prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitino per professione abituale attività di lavoro autonomo; tale abitualità è il requisito centrale per l'iscrizione
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011)
Autentica interpretazione estensiva dell'art. 2, comma 26, precisando l'ambito dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata
art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con L. n. 326/2003), comma 2
Stabilisce la soglia di euro 5.000,00 che rende rilevante, ai fini della contribuzione, l'attività di lavoro autonomo occasionale; redditi inferiori possono concorrere come indizio di occasionalità
Esclude dal campo di applicazione di alcune norme le professioni per le quali è necessaria l'iscrizione all'albo; norma rilevante per il rapporto tra disciplina del lavoro e normative fiscali/tributarie, ma non crea presunzione assoluta di abitualità ai fini previdenziali
art. 69-bis, d.lgs. n. 276/2003
Esclude, ai fini della presunzione di continuità lavorativa, le prestazioni svolte da chi è iscritto ad un ordine professionale; non stabilisce però una presunzione iuris et de iure di abitualità ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
Norma citata in motivazione tra le disposizioni di riferimento, connessa alla disciplina delle gestioni previdenziali dei professionisti
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si fonda sull'abitualità dell'esercizio professionale: l'accertamento è di fatto e valorizza molteplici elementi probatori.
- La soglia di euro 5.000,00 rileva quale presupposto per rendere assoggettabile alla Gestione separata l'attività occasionale; percepire meno di 5.000 euro è un indizio rilevante di occasionalità ma non una regola assoluta.
- Iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali e l'organizzazione materiale dell'attività sono presunzioni di abitualità, ma non costituiscono prova automatica e definitiva; vanno valutate nel loro complesso.
- Le norme che disciplinano rapporti di lavoro e il trattamento fiscale (art. 61 e 69-bis d.lgs. 276/2003) non impongono una presunzione legale che qualifichi automaticamente l'attività come abituale ai fini previdenziali.
- In controversie analoghe l'INPS deve fornire prova specifica e documentata della natura abituale dell'attività per imporre l'iscrizione e la contribuzione; la mera esistenza di partita IVA o l'omissione nella dichiarazione dei redditi, se non adeguatamente contestualizzate, possono non essere decisive.
- Per valutare la necessità di iscrizione è opportuno raccogliere e documentare: frequenza e continuità delle prestazioni, entità del reddito prodotto, strumenti organizzativi e pubblicità dell'attività, eventuale copertura previdenziale da parte di una cassa professionale.
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