Cassazione Civile, Sentenza n. 12414/2021 del 11/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila che aveva dichiarato nullo il termine apposto al contratto di somministrazione (decorrenza 2/10/2010) e aveva escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato, condannando la società al risarcimento ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n.165/2001. In Cassazione il ricorrente deduceva violazione di norme regionali (Reg. Abruzzo n.23/2004, artt.1,2,4,7) e di disposizioni statali (art.18 d.l. n.112/2008 conv. L.133/2008, art.3‑bis d.l. n.138/2011 conv. L.148/2011, artt.35 e 36 d.lgs. n.165/2001), sostenendo che la società in house non poteva essere assoggettata al divieto di conversione previsto dall'art.36, comma 5, e chiedendo quindi il riesame della statuizione sulla conversione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: lo ha dichiarato inammissibile per carenza del requisito previsto dall'art.366 c.p.c., n.4 (mancata enucleazione delle affermazioni in diritto contestate nella sentenza impugnata) e, comunque, lo ha ritenuto infondato sul merito. La Corte ha confermato i principi consolidati secondo i quali le società a totale partecipazione pubblica (c.d. in house) sono soggette ai criteri di reclutamento dell'art.35 d.lgs. n.165/2001 (quindi è richiesta l'esperimento di procedure concorsuali/selettive) e che la violazione di tali regole impedisce la conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato; ne consegue che la decisione di merito, che aveva escluso la conversione e condannato la società al risarcimento, è conforme al diritto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori) e ad eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Regolamento Regione Abruzzo n. 23/2004
La normativa regionale, in particolare l'art.7 (lett. f)), imponeva già procedure concorsuali o selettive per l'assunzione nelle società di gestione di servizi pubblici locali; la Corte ha ritenuto che ciò rafforzi l'applicazione dei criteri di reclutamento imposti dall'art.35 d.lgs. 165/2001.
L'art.35 stabilisce criteri di reclutamento (procedure concorsuali/selettive) applicabili anche alle società in house; il comma 5 dell'art.36 impedisce la conversione dei contratti a termine in assenza del rispetto di tali regole, con conseguente diritto al risarcimento per il lavoratore ma non alla trasformazione automatica.
d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008
Le modifiche normative hanno esteso e chiarito l'applicazione delle regole di reclutamento (art.35 d.lgs.165/2001) alle società partecipate e in house, consolidando il divieto di conversione in presenza di irregolarità nel reclutamento.
d.l. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte l'ha considerata nel quadro delle modifiche legislative che confermano la disciplina pubblicistica applicabile al reclutamento nelle società pubbliche e l'impossibilità di conversione per violazione delle procedure.
Richiede che il ricorso per cassazione contenga, oltre l'indicazione delle norme ritenute violate, l'enucleazione delle affermazioni in diritto contestate nella sentenza impugnata; la sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 13 comma 1‑quater (e comma 1‑bis)
Previsione relativa al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
sent. n. 21378/2018; sent. n. 7050/2019
La Corte ha richiamato precedenti decisivi che affermano il principio per cui le società in house sono soggette ai criteri dell'art.35 d.lgs.165/2001 e che la violazione di tali regole impedisce la conversione dei rapporti a tempo determinato.
Massime di principio
- Le società a totale partecipazione pubblica (c.d. in house) sono soggette alle regole pubblicistiche di reclutamento: l'art.35 d.lgs.165/2001 impone procedure concorsuali o selettive che, se non rispettate, impediscono la conversione automatica dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato.
- La violazione delle procedure di reclutamento nelle società pubbliche non determina automaticamente la stabilizzazione del rapporto, ma dà luogo, in genere, a un diritto del lavoratore al risarcimento del danno (art.36, comma 5), salvo casi specifici previsti dalla legge.
- Le norme regionali che prevedono obblighi di selezione per le società di servizi locali rafforzano l'applicabilità dei criteri dell'art.35 e l'impossibilità di ottenere la conversione in mancanza di procedure concorsuali/selettive.
- In sede di Cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali di cui all'art.366 c.p.c. (in particolare la enucleazione delle affermazioni in diritto contestate nella decisione impugnata); la loro mancanza può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- In situazioni analoghe, prima di chiedere la conversione a tempo indeterminato è necessario verificare se il rapporto è stato instaurato da una società in house e se le procedure di reclutamento previste dalla normativa pubblicistica sono state osservate; in caso di violazione, il rimedio più probabile è il risarcimento del danno.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 11 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12413/2021 del 11/05/2021
- Sentenza lavoro · 11 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12419/2021 del 11/05/2021
- Sentenza lavoro · 11 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12420/2021 del 11/05/2021
- Sentenza lavoro · 11 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12421/2021 del 11/05/2021
- Sentenza lavoro · 11 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12422/2021 del 11/05/2021
- Sentenza lavoro · 11 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 12423/2021 del 11/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →