Cassazione Civile, Sentenza n. 12422/2021 del 11/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della dichiarazione di inammissibilità del reclamo esperito ai sensi della L. n. 92/2012 per presunta tardività. Questione centrale: determinare il momento del deposito telematico (se la data della ricevuta di avvenuta consegna PEC rilasciata dal gestore del Ministero della Giustizia oppure la data in cui la cancelleria ha 'aperto' la busta telematica) e applicabilità dell'art. 155 c.p.c. quando il termine scade in giorno non lavorativo/festivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il deposito telematico si perfeziona nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) del gestore PEC del Ministero della Giustizia (nel caso in esame 30 marzo 2018). Ha inoltre precisato che, comunque, se la scadenza cade in sabato o immediatamente prima di festività si applica l'art. 155 c.p.c. con proroga al primo giorno non festivo utile (qui 3 aprile 2018). Di conseguenza la sentenza di merito che aveva dichiarato il reclamo tardivo è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per esame del reclamo nel merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Disposte le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 1, comma 58, Legge n. 92/2012
stabilisce il termine decadenziale di 30 giorni per il reclamo; la Corte ha ritenuto che la valutazione della tempestività del reclamo debba essere fatta tenendo conto delle regole sul deposito telematico e dell'art. 155 c.p.c.
art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012 (conv. L. n. 221/2012)
il deposito telematico è perfezionato quando è generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) dal gestore PEC del Ministero della Giustizia; se la RdAC è generata entro la fine del giorno di scadenza, il deposito è tempestivo, normativa ritenuta prevalente rispetto alle previsioni antecedenti.
art. 155, commi 4 e 5, Codice di procedura civile
prevede la proroga automatica dei termini che scadono in giorno festivo o in giorno non lavorativo (es. sabato) al primo giorno feriale non festivo; applicata per considerare tempestivo un deposito effettuato il primo giorno utile dopo le festività.
art. 13, comma 3, d.m. n. 44/2011
richiamato come norma precedente che stabiliva regole differenti sulla validità temporale delle ricevute PEC (es. rilascio dopo le 14.00), ma la Cassazione ha fatto prevalere la disciplina del d.l. 179/2012 che considera tempestivo il deposito se la RdAC è emessa entro la fine del giorno di scadenza.
citat o nel secondo motivo relativo a presunte omissioni di valutazione sul punto di merito nel giudizio di primo grado; tale censura non è stata esaminata in Cassazione perché assorbita dalla decisione sulla tempestività e dal rinvio per il merito.
art. 6, L. n. 54/1982; d.lgs. n. 67/2011; d.lgs. n. 414/1996
norme richiamate nel controricorso e nella critica al merito (opzione per prosecuzione rapporto, titoli abilitanti alla guida, ecc.); non sono state esaminate dalla Cassazione poiché la pronuncia d'appello è stata cassata per ragioni procedurali e la materia del merito resta da esaminare al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Il deposito telematico si considera perfezionato nel momento di emissione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) del gestore PEC del Ministero della Giustizia: conservare e produrre tale ricevuta come prova principale della tempestività.
- Se la RdAC è generata entro la fine del giorno di scadenza, il deposito è tempestivo anche se la cancelleria apre la busta in un giorno successivo; la disciplina del d.l. 179/2012 prevale sulle regole ministeriali anteriori.
- Quando la scadenza cade in giorno non lavorativo o festivo (es. sabato, festività), si applica l'art. 155 c.p.c. e il termine è prorogato al primo giorno feriale non festivo.
- In procedimenti con termini decadenziali (ad es. reclami ex L. 92/2012) è fondamentale documentare con le ricevute PEC e, se possibile, ottenere certificazioni di deposito dalla cancelleria per contestare eccezioni di tardività.
- Se una decisione di inammissibilità è cassata per errata valutazione della tempestività, il giudice di rinvio dovrà riesaminare il merito dell'impugnazione; questioni di merito sollevate ma non esaminate restano aperte.
- Preferire la normativa più recente in materia di processo telematico quando si valuta la data di deposito (leggi e decreti legislativi che hanno modificato il regime del PCT).
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