Cassazione Civile, Sentenza n. 12413/2021 del 11/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'esistenza di interposizione illecita di manodopera (richiamando la I. n. 1369/1960 e gli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 276/2003), chiedendo il riconoscimento di un inquadramento diretto nel contratto collettivo aziendale RAI (livello 30 o, in subordine, 40) e il pagamento delle differenze retributive. Sosteneva che, pur formalmente dipendente di società appaltatrici, fosse stato inserito organicamente nel contesto produttivo della RAI e diretto/organizzato dalla committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso; ha ritenuto inammissibili i due motivi proposti. Sul merito la Corte ha confermato l'orientamento della Corte d'appello di Torino, che aveva qualificato il rapporto come un appalto genuino (servizio estraneo al core business, esigenza di competenze specifiche dell'appaltatore, disposizione organizzative fornite dall'appaltatore) e aveva escluso l'interposizione illecita. La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto che il ricorrente chiedesse in realtà una riconsiderazione del materiale probatorio, cosa non consentita in sede di legittimità, e che non avesse indicato con precisione le affermazioni di diritto contrastanti con la norma. Quanto al vizio motivazionale invocato, il ricorso non ha rispettato i requisiti richiesti dall'art. 360 n.5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
I. n. 1369/1960
Norma evocata in relazione al divieto di interposizione illecita di manodopera; la Corte ha ritenuto che le prove non dimostrassero la fattispecie di interposizione, confermando la qualificazione dell'operazione come appalto lecito.
d.lgs. n. 276/2003
Richiamato per la disciplina sui contratti di lavoro e sulle fattispecie di somministrazione/interposizione. La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse correttamente applicato i principi di individuazione dell'interposizione, valutando che le direttive della committente riguardavano l'esito o le modalità operative necessarie per integrare il servizio, mentre l'organizzazione e le disposizioni di carattere organizzativo erano fornite dall'appaltatore.
cod. proc. civ.
Art. 360 n.3 invocato per vizio di diritto: la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per mancanza di indicazione specifica delle affermazioni di diritto in contrasto con la norma. Art. 360 n.5 invocato per vizio motivazionale: la Corte ha richiamato i criteri delle Sezioni Unite per l'omesso esame di fatto decisivo e ha ritenuto che il ricorrente non avesse soddisfatto i requisiti formali e di specificazione richiesti.
D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'eventuale ulteriore contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione della norma, se dovuto.
Massime di principio
- La qualificazione di appalto fraudolento (interposizione illecita) richiede prove concrete che il committente eserciti il potere direttivo tipico del datore di lavoro (ordini specifici e assidua vigilanza), non bastano indicazioni generiche o il solo fatto che il lavoro si svolga nei locali della committente.
- Deve essere distinto ciò che riguarda le modalità esecutive e il risultato del lavoro (che possono essere indicati dalla committente nell'ambito di un appalto lecito) dal potere direttivo sul personale, che qualifica un rapporto di lavoro subordinato.
- In sede di cassazione non è possibile una rinnovazione della valutazione del materiale probatorio: chi impugna per legittimità deve indicare specificamente le violazioni del diritto o gli omessi esami di fatti decisivi secondo i requisiti degli artt. 360 n.3 e n.5 c.p.c.
- Per far valere un omesso esame di fatto decisivo in cassazione (art. 360 n.5) occorre indicare il fatto omesso, la fonte testuale o extratestuale da cui risulta, quando e come è stato discusso e la sua decisività; l'omessa menzione di elementi istruttori non sempre integra il vizio.
- Nelle controversie su interposizione è utile raccogliere prove chiare dell'organizzazione e dei poteri di direzione (documenti, mail con ordini, testimonianze che attestino l'assenza di referente dell'appaltatore, modalità di controllo continuativo) per superare la valutazione di merito.
- La parte soccombente può essere condannata alle spese; le questioni procedurali (contributo unificato, oneri di prova formale) vanno adeguatamente valutate prima del ricorso in cassazione.
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