Cassazione Civile, Sentenza n. 12423/2021 del 11/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'integrazione del compenso (somma richiesta: € 334.845,55) percepito per l'incarico di direttore generale dell'Azienda ULSS n.15 nei periodi 1.1.2000-31.12.2002 e 1.1.2003-31.12.2007. In primo grado (Tribunale di Padova) e in appello (Corte d'Appello di Venezia) la domanda era stata rigettata. In cassazione il ricorrente principale aveva proposto due motivi di ricorso, fondati su presunte violazioni di norme sul trattamento economico dei direttori generali e su profili di diritto civile (es. art.2940 c.c. n.5), mentre la Regione aveva depositato ricorso incidentale con motivi sulle norme contrattuali e sulla fondatezza della domanda di adeguamento del compenso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. in quanto, successivamente alla notifica del ricorso per cassazione, il ricorrente principale ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, la quale ha contestualmente rinunciato al ricorso incidentale. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'estinzione per rinuncia. Per effetto di ciò non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito né sulle spese; la Corte ha altresì rilevato che l'art. 13 c.1 quater del DPR n.115/2002 non è applicabile a pronunce di estinzione.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 3 c. 6
Invocata nel ricorso principale come base normativa per il trattamento economico dei direttori generali; tuttavia non esaminata nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.
d.lgs. 30 dicembre 1993 n. 517
Richiamato come modifica al d.lgs. n.502/1992 nelle censure del ricorrente; non valutato nel merito per estinzione.
D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502, artt. 1 c.5 e 2 c.5
Norme regolamentari richiamate dal ricorrente in relazione alla determinazione dei compensi; non esaminate nel merito a seguito della rinuncia.
d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, art. 3-bis
Riferimento normativo invocato per modifiche alle regole di cui al d.lgs. 502/1992; non valutato per estinzione del giudizio.
D.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319, art. 1 lett. c) e art. 2 lett. c)
Richiamati nel ricorso per ragioni regolamentari connesse ai compensi, ma non oggetto di decisione della Corte per estinzione.
cod. civ., art. 2940 n. 5
Norma invocata dal ricorrente (secondo motivo) relativa alla prescrizione: sollevata come vizio ma non decisa in cassazione per l'estinzione della procedura.
cod. civ., artt. 2222 e 2225
Richiamati nel ricorso incidentale dalla Regione in tema di contratto d'opera/rapporti d'opera; eccezioni non esaminate per estinzione.
cod. civ., art. 2333
Norma richiamata nel ricorso incidentale in ordine a profili contrattuali/collaborativi; non valutata a causa dell'estinzione.
D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502, art. 1 c.7
Citato nel ricorso incidentale; non oggetto di statuizione per effetto della rinuncia alle impugnazioni.
cod. proc. civ., art. 360 c.1 nn. 3 e 5
Disposizioni invocate come rimedi di cassazione per violazione di norme e omesso esame di punto decisivo; i motivi formulati ai sensi di tali norme non sono stati esaminati avendo la Corte dichiarato l'estinzione.
cod. proc. civ., art. 391
Applicata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia del ricorrente al ricorso per cassazione (rinuncia accettata dalla controricorrente) e della rinuncia contestuale al ricorso incidentale.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 c.1-quater
Richiamato dalla Corte: la norma non trova applicazione in caso di pronuncia di estinzione (diversa dal rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso).
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio in Cassazione ex art. 391 c.p.c.; in tale ipotesi la Corte non pronuncia sul merito della controversia.
- L'estinzione per rinuncia impedisce alla Corte di decidere sui motivi di impugnazione e sulle eccezioni processuali e sostanziali: le questioni substantive restano non decise.
- La declaratoria di estinzione normalmente non comporta una statuizione sulle spese in Cassazione; le decisioni di merito dei giudici di grado inferiore restano operative nei rapporti tra le parti fino a eventuali ulteriori iniziative processuali.
- Norme e motivi richiamati nel ricorso (ad es. violazioni di norme legislative o regolamentari) possono essere dichiarati non esaminati se il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia: per ottenere un accertamento sostanziale occorre evitare la rinuncia o ritirare la stessa prima dell'accettazione della controparte.
- Le disposizioni processuali che disciplinano agevolazioni o regimi particolari (es. art.13 DPR 115/2002) devono essere valutate rispetto all'esito procedurale concreto: alcune agevolazioni non si applicano alle pronunce di estinzione.
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