Cassazione Civile, Ordinanza n. 29943/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di fornitura stipulato nel novembre 2009 tra una società cooperativa fornitrice e una società acquirente, con rilascio di una clausola di garanzia personale sottoscritta da un soggetto che era anche amministratore unico della società debitrice. La cooperativa otteneva decreto ingiuntivo per il prezzo pattuito nei confronti della società e del garante personale; il garante proponeva opposizione, contestando innanzitutto la propria sottoscrizione e poi, in appello, la validità/efficacia della clausola fideiussoria per indeterminatezza, mancanza di accordo e mancata specifica approvazione, nonché l’interpretazione della clausola come riferibile a lui. La Corte d’appello respingeva il gravame ritenendo tardive le nuove eccezioni e, comunque, infondate le censure sulla validità della garanzia. In Cassazione il ricorrente articolava sei motivi: (1) omesso esame delle eccezioni di nullità della clausola di garanzia e violazione dell’art. 345 c.p.c.; (2) omesso esame dell’eccezione di inefficacia per mancata approvazione specifica e violazione dell’art. 345 c.p.c.; (3) violazione degli artt. 1418, 1421, 1325, 1326, 1346, 1937 e 1341 c.c., oltre che degli artt. 101 e 112 c.p.c., sostenendo che la nullità fosse rilevabile d’ufficio; (4) formazione di giudicato interno sull’autenticità della sottoscrizione; (5) errata interpretazione della clausola fideiussoria, che secondo il ricorrente non sarebbe a lui riferibile; (6) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente o inesistente ex art. 132 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché le doglianze sulla nullità/inefficacia della clausola di garanzia erano nuove rispetto al giudizio di primo grado e, in ogni caso, erano state formulate come vizi di motivazione anziché come nullità della decisione; ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva correttamente rilevato la tardività delle questioni. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quinto motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di merito, i quali avevano accertato, anche tramite CTU grafologica, la riferibilità della sottoscrizione al ricorrente e la validità della garanzia personale. Il quarto motivo è stato respinto come inammissibile perché tendeva a proporre un’interpretazione alternativa della clausola, in presenza di un giudicato interno sulla genuinità della sottoscrizione e di una lettura testuale della clausola come garanzia personale solidale. Anche il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicati con precisione i fatti decisivi asseritamente omessi; la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omesso esame o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere veicolata con il corretto vizio processuale; non è ammissibile usarla come semplice difetto di motivazione.
In appello non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle devolute in primo grado; le eccezioni sulla nullità o inefficacia della clausola di garanzia, non sollevate prima, sono tardive.
La dedotta nullità della clausola fideiussoria non è stata accolta, perché la questione è stata ritenuta nuova e comunque infondata alla luce dell’accertamento della validità della sottoscrizione e della clausola.
La rilevabilità d’ufficio della nullità non consente di trasformare in ammissibile in cassazione una questione nuova non ritualmente introdotta e non devoluta nei gradi di merito, nei limiti accertati dalla Corte.
Accertata la provenienza della sottoscrizione, la clausola di garanzia è stata ritenuta assistita dai requisiti essenziali del contratto.
La fideiussione, quale contratto con obbligazioni del solo fideiussore, non richiede l’accettazione espressa del creditore per la validità dell’impegno di garanzia.
La doglianza sull’indeterminatezza della clausola è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque non idonea a scalfire l’accertamento di validità compiuto nei gradi di merito.
La garanzia personale è stata letta come fideiussione validamente assunta dal sottoscrittore, secondo il tenore della clausola e l’accertamento sulla firma.
La Corte territoriale ha osservato, solo per completezza, che la clausola fideiussoria non è qualificabile come clausola vessatoria e quindi non rientra nel relativo regime di specifica approvazione.
La dedotta violazione del contraddittorio è stata prospettata in modo non decisivo e comunque non idoneo a determinare la nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito già decisa dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza processuale va dedotta con riferimento al vizio appropriato; non basta una denuncia impropriamente incanalata nel vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è configurabile se il ricorso non indica specificamente quali fatti siano stati trascurati; inoltre non può essere usato per contestare la mera sufficienza della motivazione.
La motivazione è ritenuta sufficiente quando espone, anche sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le questioni di nullità o inefficacia di una clausola contrattuale devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito; non possono essere introdotte per la prima volta in appello come questioni nuove, pena l’inammissibilità.
- Nel ricorso per cassazione il vizio deve essere incanalato nel corretto paradigma dell’art. 360 c.p.c.; una censura di nullità processuale non può essere mascherata come vizio motivazionale.
- Il motivo formalmente qualificato come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto o dell’apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.
- Accertata la provenienza della sottoscrizione di una clausola di garanzia personale, la validità dell’impegno fideiussorio non richiede un’accettazione espressa del creditore, trattandosi di contratto con obbligazioni a carico del solo garante.
- La clausola di garanzia personale va interpretata secondo il suo tenore letterale; se dal testo emerge l’assunzione di un’obbligazione solidale e personale, non è ammissibile in cassazione sostituire a tale lettura una diversa interpretazione del tutto alternativa.
- Il vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi richiede la specifica indicazione dei fatti trascurati e non può risolversi in una critica generica o nella richiesta di una diversa lettura della sentenza impugnata.
- Una motivazione concisa è sufficiente quando renda comprensibili le ragioni della decisione e mostri, anche implicitamente, la disattesa delle tesi incompatibili con l’esito adottato.
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