Cassazione Civile, Ordinanza n. 33926/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Una consumatrice aveva acquistato da una società venditrice un'autovettura usata Peugeot 208 e, dopo l'acquisto, aveva chiesto la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni per asseriti difetti del veicolo, in particolare del catalizzatore e della sonda lambda. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; il tribunale, in appello della società venditrice, aveva invece riformato la decisione ritenendo che la consumatrice fosse già a conoscenza del difetto ai sensi dell'art. 129, comma 3, del Codice del consumo. La ricorrente ha impugnato la sentenza in Cassazione con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 129 Cod. consumo, per avere il tribunale applicato in modo troppo letterale e restrittivo la norma, senza coglierne la ratio di tutela del consumatore; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere ammesso le prove testimoniali volte a dimostrare la mancata consegna della scheda tecnica; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 130 Cod. consumo, lamentando che il tribunale avesse ritenuto fondati ulteriori motivi di gravame e avesse trascurato che la riduzione del prezzo disposta dal giudice di pace era nei limiti della domanda e che il giudizio equitativo non escludeva il rimedio azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il tribunale non avesse correttamente applicato l'art. 129 Cod. consumo. Ha affermato che la disciplina sulla conformità del bene impone un esame completo dell'informazione concretamente fornita al consumatore e che, una volta rappresentati difetti specifici del veicolo, un'informazione aggiuntiva e fuorviante sulla causa del vizio poteva confondere l'acquirente sulla gravità del difetto e sulla sicurezza del bene. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Padova, in diversa composizione, per nuovo esame della vicenda alla luce dell'intero art. 129 Cod. consumo e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 3; testo integrale del comma 1-5 riportato in sentenza
La norma va letta in funzione della tutela del consumatore e della sua adeguata autodeterminazione; il giudice deve verificare in concreto la completezza e chiarezza delle informazioni fornite sulla conformità, sicurezza e qualità del bene. Non è sufficiente una lettura meramente letterale o restrittiva del comma 3: occorre valutare se l'informazione resa, anche se apparentemente aggiuntiva, abbia in concreto confuso il consumatore sulla reale gravità del difetto.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione dei rimedi per difetto di conformità; la Corte non ne sviluppa autonomamente il contenuto perché il motivo è assorbito.
Viene invocato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo e il mancato espletamento della prova testimoniale; il motivo resta assorbito.
È citato dalla ricorrente nel terzo motivo per sostenere che il giudizio secondo equità non escludeva la tutela azionata; il rilievo non viene esaminato nel merito perché il motivo è assorbito.
Massime di principio
- In materia di vendita di beni di consumo, il giudice deve accertare non solo se il consumatore abbia ricevuto un'informazione sui difetti del bene, ma anche se tale informazione sia stata complessivamente chiara, completa e non fuorviante rispetto alla reale natura e gravità del vizio.
- La conoscenza del difetto da parte del consumatore esclude la garanzia solo se la consapevolezza riguarda effettivamente il difetto nella sua portata concreta; un'informazione incompleta o distorsiva sulla causa del malfunzionamento non equivale necessariamente a piena conoscenza del difetto.
- Ai fini dell'art. 129 Codice del consumo, il controllo giudiziale deve essere sostanziale e funzionale alla protezione dell'autodeterminazione dell'acquirente, non meramente formale o letterale.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per la soluzione della controversia, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non necessitano di esame.
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