Cassazione Civile, Ordinanza n. 04329/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendicazione proposta da una soggetto che assumeva di essere proprietaria di una porzione di terreno, pervenutale per successione e divisione ereditaria, contro i confinanti che nel 2006 avrebbero occupato e recintato il fondo. In primo grado i convenuti contestavano la proprietà attorea, deducendo che il bene era stato acquistato dalla loro dante causa in forza di una transazione ereditaria e, in ogni caso, che il possesso ultraventennale integrasse usucapione; il giudice rigettava tutte le domande. In appello la decisione veniva confermata: la Corte territoriale riteneva non provata la proprietà dell'attrice, perché l'atto di divisione del 1970 non era idoneo, da solo, a dimostrare la titolarità del bene verso i terzi, e non risultava provato il titolo di provenienza in capo al precedente dante causa; inoltre non era raggiunta la prova del possesso ad usucapionem, né assumevano rilievo decisivo le sentenze penali richiamate. In cassazione la ricorrente deduceva due motivi: con il primo denunciava violazione di legge per avere la Corte d'appello negato efficacia probatoria all'atto di divisione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla natura costitutivo-traslativa della divisione; con il secondo lamentava omesso esame di fatti decisivi e contestava la valutazione delle prove testimoniali e documentali, sostenendo che esse dimostrassero il possesso pacifico e indisturbato del bene sin dal 1970.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che, anche dopo il riconoscimento della natura costitutiva della divisione, l'atto divisionale non è di per sé titolo idoneo a provare la proprietà nei confronti dei terzi nell'azione di rivendicazione: occorre comunque risalire al titolo di acquisto della comunione e dimostrare il valido titolo di provenienza del bene. Nel caso concreto, la censura non attaccava specificamente la ratio decisiva posta dalla Corte d'appello, fondata sulla mancata prova del titolo di acquisto in capo al dante causa originario. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché la decisione di appello si inseriva in una ipotesi di doppia conforme, con conseguente preclusione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. ove non siano indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado, sia perché la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la censura è stata ritenuta infondata rispetto alla qualificazione dell'atto di divisione e alla prova della proprietà
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme e, comunque, perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito
in caso di doppia conforme impedisce la proposizione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado
la divisione opera retroattivamente, ma tale effetto non trasforma l'atto di divisione in prova sufficiente della proprietà verso i terzi nell'azione di rivendicazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata per l'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di rivendicazione immobiliare l'attore deve fornire la prova piena della proprietà risalendo al valido titolo di acquisto del bene; l'atto di divisione, anche se avente natura costitutiva, non basta da solo a provare la proprietà nei confronti dei terzi.
- La retroattività reale della divisione non elimina l'onere di dimostrare il titolo di provenienza della comunione: per provare la proprietà verso terzi occorre accertare l'origine del diritto in capo al dante causa da cui il bene è pervenuto in divisione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La valutazione delle prove testimoniali e documentali, nonché l'apprezzamento della loro attendibilità e rilevanza, appartengono al giudice di merito e non sono di regola sindacabili in cassazione come mero dissenso valutativo.
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