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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25026/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato due dinieghi di rimborso di accise pagate su carburante avio utilizzato nel periodo 2 agosto-18 dicembre 2008. Sosteneva che il carburante fosse stato impiegato per la navigazione aerea e che, quindi, spettasse l’esenzione prevista dalla normativa sulle accise per i prodotti energetici destinati alla navigazione aerea, diversa dall’aviazione privata da diporto. La CTP aveva rigettato il ricorso rilevando che la società non era titolare di licenza di esercizio del trasporto aereo né autorizzata ENAC, e che era solo titolare di un deposito di carburanti avio che riforniva aeromobili di una compagnia aerea. La CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo che la società non svolgesse attività di navigazione aerea ma si limitasse a fornire carburante a una compagnia che aveva noleggiato gli aeromobili da altro vettore. Con l’unico motivo di ricorso la società denunciava violazione dell’art. 14 TUA e della Tabella A, punto 2, del d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che l’esenzione spetterebbe a chiunque impieghi oggettivamente il carburante nella navigazione aerea, indipendentemente dal fatto che l’attività sia svolta dal soggetto che chiede il rimborso, e che il rimborso dovrebbe spettare a chi abbia indebitamente corrisposto l’accisa e ne dimostri il pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito: l’esenzione dall’accisa per carburante destinato alla navigazione aerea spetta solo al vettore aereo/utilizzatore finale munito di licenza, che impieghi il carburante per la propria attività caratteristica di trasporto aereo a titolo oneroso. Non spetta invece a un soggetto intermedio della catena distributiva che si limiti a cedere il carburante a un operatore non titolare della licenza, ancorché il carburante sia poi utilizzato su aeromobili. Di conseguenza, la società ricorrente, priva della qualità di vettore aereo e collocata come anello intermedio della supply chain, non aveva diritto al rimborso. Il ricorso è stato rigettato; le spese di legittimità sono state compensate integralmente per la novità della questione e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo per violazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    la disposizione è interpretata nel senso che l’esenzione per il carburante destinato alla navigazione aerea spetta al solo utilizzatore finale che svolga attività di vettore aereo a titolo oneroso

  • Tabella A, punto 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    l’esenzione per i carburanti usati nella navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto va letta in modo restrittivo e riferita al vettore aereo munito di licenza

  • Direttiva 92/12/CEE

    art. 23; art. 28; art. 25, par. 5

    le esenzioni ivi previste hanno rilievo in casi tipizzati e, per il rifornimento di navi e aeromobili, la disciplina era transitoria e demandata alle disposizioni nazionali

  • Direttiva 2008/118/CE

    ripropone la disciplina sulle esenzioni soggettive e il rinvio alla precedente disciplina per quanto rilevante

  • Direttiva 2003/96/CE

    art. 14, lett. b); art. 14, par. 1, comma 2

    prevede espressamente l’esenzione per i prodotti energetici usati come carburante per la navigazione aerea, esclusa l’aviazione privata da diporto; la Corte la interpreta come riferita al vettore aereo che utilizza il carburante per la propria attività

  • Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944

    richiamata come antecedente internazionale della disciplina esentativa per il carburante a bordo degli aeromobili

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • L’esenzione dall’accisa per il carburante destinato alla navigazione aerea va interpretata in senso restrittivo, perché costituisce deroga al regime impositivo ordinario.
  • Il beneficio spetta al soggetto che sia utilizzatore finale del carburante e che svolga direttamente l’attività di vettore aereo a titolo oneroso, munito della necessaria licenza; non è sufficiente che il carburante sia materialmente destinato ad aeromobili impiegati nel trasporto aereo.
  • La legittimazione alla domanda di rimborso dell’accisa non compete indistintamente a ogni operatore della filiera distributiva, ma solo a chi dimostri la propria qualità soggettiva di avente diritto al beneficio e l’effettivo impiego del carburante nei voli riconducibili alla propria attività caratteristica.
  • In presenza di una disciplina agevolativa collegata a specifici presupposti soggettivi, la prova del pagamento dell’accisa non basta da sola a fondare il rimborso se difetta la qualità soggettiva richiesta dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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