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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04427/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una lavoratrice agricola a ottenere l’iscrizione negli elenchi agricoli dopo che l’INPS aveva disconosciuto il rapporto agricolo e disposto la cancellazione. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile la domanda giudiziale perché proposta oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 22 del d.l. n. 7/1970 convertito in L. n. 83/1970. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 38, commi 6 e 7, L. n. 111/2011, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato retroattivamente la disciplina sulla notifica telematica dei provvedimenti di cancellazione anche a periodi anteriori al 31/12/2010; (2) violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell’art. 11 preleggi, chiedendo anche di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 7, L. n. 111/2011; (3) genericamente violazione di norme di diritto, omessa valutazione delle prove e illegittimità del verbale ispettivo INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando un orientamento consolidato secondo cui l’art. 38, comma 7, L. n. 111/2011 disciplina solo le modalità di comunicazione/notifica dei provvedimenti di disconoscimento o cancellazione mediante pubblicazione telematica sul sito INPS, senza violare il principio di irretroattività, perché si applica agli elenchi successivi alla sua entrata in vigore anche se riferiti a periodi anteriori. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale sulla idoneità della pubblicazione sul sito INPS a far decorrere il termine decadenziale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché l’accertata decadenza dall’azione rendeva assorbite le censure sul merito del verbale ispettivo e sulle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 22 d.l. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/1970

    Fissa il termine decadenziale per impugnare la cancellazione dagli elenchi agricoli; la domanda proposta oltre tale termine è inammissibile/decaduta.

  • art. 38, commi 6 e 7, L. n. 111/2011

    Ha introdotto la notifica telematica degli elenchi nominativi e degli elenchi trimestrali di variazione sul sito INPS; la norma disciplina le modalità di comunicazione e si applica agli elenchi successivi alla sua entrata in vigore, anche se riferiti a periodi anteriori.

  • art. 11 preleggi

    Invocato dalla ricorrente come parametro di irretroattività; la Corte esclude la violazione perché la norma censurata non opera retroattivamente sui rapporti esauriti, ma solo sulla forma e notificazione dell’atto.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per sostenere l’irragionevolezza della disciplina; la Corte non ravvisa profili di incostituzionalità.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per sostenere lesione del diritto di difesa; la Corte lo ritiene non violato, valorizzando l’idoneità della pubblicazione telematica a rendere conoscibile l’atto.

  • art. 12-bis R.D. n. 1949/1940

    Introdotto dall’art. 38, comma 6, L. n. 111/2011 per prevedere la notifica degli elenchi annuali mediante pubblicazione telematica sul sito INPS.

  • art. 8 d.lgs. n. 375/1993

    Prevedeva la comunicazione individuale al lavoratore dei provvedimenti di cancellazione o di non iscrizione; la Corte lo considera superato, quanto alle modalità di comunicazione, dalla disciplina successiva.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 375/1993

    Richiamato come fonte del potere pubblico di verifica dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori agricoli.

  • art. 11 d.lgs. n. 375/1993

    Fissava il termine per impugnare davanti alla commissione provinciale i provvedimenti comunicati al lavoratore.

  • art. 15, comma 3, d.l. n. 7/1970

    Richiamato come base del potere dell’ente previdenziale di controllo e disconoscimento del rapporto ai fini previdenziali.

  • art. 9-ter, 9-quinquies e 9-sexies d.l. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996

    Hanno trasferito all’INPS funzioni già spettanti allo SCAU e disciplinato gli elenchi integrativi trimestrali e la notifica dei provvedimenti di disconoscimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel sistema delle iscrizioni dei lavoratori agricoli, l’elenco nominativo svolge funzione probatoria agevolativa; una volta che l’INPS disconosce il rapporto a seguito di controllo, l’onere di provare l’effettiva esistenza, durata e natura onerosa del rapporto ricade sul lavoratore.
  • La disciplina introdotta dall’art. 38, comma 7, L. n. 111/2011 incide sulle modalità di comunicazione del provvedimento di disconoscimento/cancellazione, non sulla fonte del potere di disconoscimento né sui rapporti ormai esauriti; pertanto non viola il principio di irretroattività se applicata agli elenchi pubblicati dopo la sua entrata in vigore, anche quando riguardano annualità precedenti.
  • La pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell’INPS degli elenchi o degli elenchi di variazione è forma idonea di conoscenza legale dell’atto e fa decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione.
  • Quando la decadenza dall’azione è già maturata, le censure dirette al merito del provvedimento amministrativo di cancellazione e alle prove istruttorie risultano assorbite e non sono esaminabili.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiCompetenza
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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