Cassazione Civile, Ordinanza n. 04423/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione della lavoratrice dagli elenchi agricoli disposta dall'INPS a seguito del disconoscimento del rapporto di piccola colonia da lei affermato. La interessata aveva impugnato tale esito chiedendo la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e, come emerge dalla sentenza, anche il riconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura con condanna dell'INPS al pagamento della disoccupazione agricola per l'anno 2015. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto la domanda; in appello, inoltre, la Corte territoriale aveva ritenuto non idonea, ai fini dell'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione apposta in calce all'atto di appello e sottoscritta dal solo difensore, senza considerare anche la dichiarazione personale della parte depositata telematicamente tra gli allegati. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione per violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., deducendo omesso esame della dichiarazione personale e erronea esclusione dell'esonero dalle spese; l'INPS eccepiva l'inammissibilità sostenendo che si trattasse di errore revocatorio e, in via ulteriore, che l'art. 152 disp. att. c.p.c. non fosse applicabile alla sola reiscrizione negli elenchi agricoli.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari dell'INPS e ha accolto il ricorso. Ha affermato che la domanda proposta non era una mera richiesta di reiscrizione negli elenchi agricoli, ma era collegata anche a una prestazione previdenziale (disoccupazione agricola), sicché l'art. 152 disp. att. c.p.c. era applicabile. Nel merito del motivo, ha osservato che la Corte d'appello aveva esaminato solo parzialmente la dichiarazione di esenzione, trascurando la dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte e allegata all'atto di appello; la valutazione doveva invece essere completa e comprensiva degli allegati. Ne è derivato un vizio di sussunzione nella negazione dell'esonero e, quindi, l'illegittimità della condanna alle spese, pronunciata in difetto del relativo potere. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese; l'INPS è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
esenzione alla condanna al pagamento delle spese di lite; dichiarazione sostitutiva di certificazione; reddito inferiore alla soglia legale
L'esenzione opera quando la controversia è funzionalmente diretta anche al conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali; la dichiarazione di esenzione va valutata considerando l'intero contenuto dell'atto e gli allegati, senza formalismi rigidi sulla redazione o sulla collocazione documentale.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto un errore di sussunzione e, comunque, un vizio denunciabile in cassazione per l'erronea applicazione della norma processuale sull'esenzione dalle spese.
Richiamato dall'INPS come rimedio alternativo, ma l'eccezione è stata respinta perché qui la sentenza non ha omesso del tutto di considerare un documento, bensì lo ha valutato solo parzialmente.
Cass. 15/01/2025, n. 965
Richiamata come precedente conforme al principio per cui la dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c. non richiede uno schema rigido e la condanna alle spese pronunciata in presenza dei presupposti dell'esonero è emessa in carenza di potere giurisdizionale.
Massime di principio
- Ai fini dell'esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione sostitutiva non è soggetta a formalismi rigidi: è sufficiente che consenta di desumere il possesso dei requisiti reddituali richiesti.
- La dichiarazione di esenzione deve essere valutata complessivamente, tenendo conto anche degli allegati depositati insieme all'atto processuale; non è corretto esaminarne solo una parte o una sola sottoscrizione.
- L'inapplicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. può essere esclusa quando la domanda, pur includendo la reiscrizione in elenchi agricoli, sia anche finalizzata al riconoscimento di una specifica prestazione previdenziale.
- La condanna alle spese pronunciata nonostante la sussistenza dei presupposti dell'esenzione è affetta da vizio radicale, perché resa in situazione di carenza di potere giurisdizionale.
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