Cassazione Civile, Ordinanza n. 04447/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
Le ricorrenti, quali eredi del lavoratore deceduto, chiedevano il pagamento dal Fondo di garanzia dell'INPS della quota di trattamento di fine rapporto maturata nel rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una società poi trasferita ad altra impresa e successivamente assoggettata a procedura concorsuale. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che, per effetto dell'ammissione del credito al passivo e della solidarietà del cessionario ex art. 2112 c.c., il Fondo dovesse intervenire. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, escludendo l'operatività del Fondo perché, essendovi stata prosecuzione del rapporto di lavoro presso la cessionaria e avendo la cessione preceduto l'apertura della procedura concorsuale, il debito restava riferibile al cessionario e gli accordi sindacali richiamati non potevano essere opposti all'INPS. Con il ricorso per cassazione le eredi hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., dell'art. 47 l. n. 428/1990 e dell'art. 2 l. n. 297/1982, sostenendo che l'accordo intervenuto tra cedente e cessionaria avrebbe legittimato una deroga alla solidarietà del cessionario e quindi reso necessario l'intervento del Fondo di garanzia; hanno inoltre dedotto omesso esame di un fatto decisivo. Con il terzo motivo hanno censurato la liquidazione delle spese, invocando la compensazione e l'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l'inquadramento della vicenda dato dalla Corte d'appello: la cessione d'azienda era intervenuta prima di qualsiasi procedura concorsuale e il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze della cessionaria; in tale assetto gli accordi sindacali non potevano derogare, nei confronti dell'INPS, alla garanzia dell'art. 2112 c.c. né eliminare il presupposto dell'esistenza di un debitore in bonis, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla compensazione delle spese, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito, e inammissibile anche quanto all'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. per difetto di specificità. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nella cessione d'azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro, il cessionario resta obbligato per i crediti del lavoratore secondo la disciplina della solidarietà prevista dalla norma; gli accordi tra cedente e cessionario non possono essere opposti all'INPS per escludere il presupposto dell'intervento del Fondo di garanzia quando il rapporto sia proseguito presso la cessionaria.
Gli accordi sindacali previsti dalla disposizione possono incidere sulle condizioni di lavoro nei trasferimenti ricadenti nel relativo ambito, ma non consentono, nel caso esaminato, di sottrarre il credito del lavoratore alla garanzia collegata alla prosecuzione del rapporto presso il cessionario né di rendere opponibile all'INPS la clausola di esonero della cessionaria.
Il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro insolvente solo quando ricorrano i presupposti di legge; se esiste un soggetto obbligato in bonis per effetto della prosecuzione del rapporto presso il cessionario, l'intervento del Fondo non è dovuto.
art. 117 Cost.
È richiamato in relazione all'interpretazione eurocomunitaria della disciplina del trasferimento d'azienda e degli accordi sindacali, da leggere in conformità al diritto dell'Unione europea.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo fondato sull'omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto infondato rispetto alla questione centrale della corretta qualificazione giuridica dell'accordo e della disciplina applicabile.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione per difetto di motivazione.
L'esenzione dalle spese processuali non è stata riconosciuta perché nel giudizio di legittimità non risultava depositata una valida istanza conforme ai requisiti di legge e specificamente riferita a tale esenzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, il lavoratore conserva il proprio debitore diretto in bonis per i crediti maturati, con conseguente esclusione dell'intervento del Fondo di garanzia se non ricorrono i presupposti legali dell'insolvenza del datore di lavoro tenuto al pagamento al momento della cessazione del rapporto.
- Gli accordi sindacali conclusi nel contesto di un trasferimento d'azienda non possono essere utilizzati per rendere opponibile all'INPS una deroga alla responsabilità del cessionario tale da neutralizzare la tutela del lavoratore prevista dall'art. 2112 c.c., quando la cessione sia avvenuta prima dell'apertura della procedura concorsuale e il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità.
- Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia per il TFR, rileva non già la mera insolvenza del precedente datore in astratto, ma la mancanza di un soggetto obbligato in bonis al momento in cui il credito diviene esigibile secondo la disciplina del trasferimento d'azienda.
- La deduzione di un omesso esame di fatto decisivo non può sovvertire una corretta qualificazione giuridica della fattispecie, quando la decisione impugnata si fondi sulla ricostruzione del regime applicabile al trasferimento d'azienda e alla continuità del rapporto di lavoro.
- In tema di spese processuali, la mancata compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede autonoma motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà; l'eccezione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere specificamente allegata e provata secondo i requisiti di legge.
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