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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04463/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla variazione del numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e dalle conseguenti richieste di indebito formulate dall'INPS, con riflessi sull'indennità di disoccupazione agricola già erogata. Il lavoratore aveva chiesto l'annullamento dei provvedimenti di variazione degli elenchi e degli atti di recupero dell'indebito, oltre al ripristino delle giornate cancellate e alla restituzione di quanto trattenuto. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto tardiva l'azione per intervenuta decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970, reputando che il termine di 120 giorni decorresse dalla comunicazione ricevuta nel luglio 2022. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle ulteriori comunicazioni dell'11 novembre 2022; 2) violazione dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970 per assenza di un provvedimento definitivo e per difetto di motivazione delle richieste di pagamento; 3) violazione del medesimo art. 22 per erroneo calcolo dei termini, sostenendo che le comunicazioni sostitutive del novembre 2022 facevano ripartire i termini di ricorso amministrativo e giudiziale; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per carenza di allegazione e prova sulle richieste restitutorie; 5) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno per asserita violazione di legge e condotta ostativa dell'INPS. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi all'omessa pronuncia e alla decadenza, ha dichiarato assorbito il motivo sull'onere della prova e inammissibile quello sulla domanda risarcitoria, rilevando anche difetti di specificità e di riproposizione in appello. Ha quindi rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del lavoratore per intervenuta decadenza sostanziale ex art. 22 del d.l. n. 7/1970. Ha escluso l'omessa pronuncia sulle comunicazioni dell'11 novembre 2022, ha ribadito che il termine decadenziale per impugnare le variazioni/cancellazioni dagli elenchi agricoli decorre dalla conoscenza del provvedimento che incide sull'iscrizione e non è spostato dal tardivo ricorso amministrativo, ha precisato che l'azione va proposta entro 120 giorni dalla definitività dell'atto, e ha affermato che la decadenza opera anche nel giudizio promosso dall'accipiens per contrastare la pretesa restitutoria dell'INPS, poiché l'iscrizione negli elenchi costituisce presupposto della prestazione di disoccupazione agricola. Il motivo sull'onere della prova è stato assorbito dalla conferma della decadenza; il motivo sul risarcimento è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancata dimostrazione della rituale riproposizione in appello. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi una statuizione su un capo di domanda o eccezione; non basta l'omesso esame di un fatto o di un elemento istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    È denunciabile in cassazione solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con rigoroso onere di specificazione del fatto, del dato da cui risulta, del momento in cui fu discusso e della sua decisività.

  • art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i fatti processuali rilevanti, pena l'inammissibilità della censura.

  • art. 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.

    È richiesto il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, secondo gli oneri di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1970

    Prevede una decadenza sostanziale di 120 giorni per impugnare in giudizio la mancata iscrizione, cancellazione o variazione degli elenchi agricoli; il termine decorre dalla definitività del provvedimento, indipendentemente dalla causa che la determina, e si applica anche alle controversie in cui si contesta la pretesa restitutoria collegata alla variazione degli elenchi.

  • art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993

    Il ricorso amministrativo deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione; la sua proposizione tardiva non sposta il dies a quo della decadenza giudiziale né comporta rimessione in termini.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo relativo alla ripartizione dell'onere della prova resta assorbito quando la decisione è già definita da una ragione preclusiva come la decadenza.

  • art. 24 Cost.

    La decadenza breve non è ritenuta lesiva del diritto di azione quando risponde a esigenze di certezza e di rapida definizione del diritto alla prestazione.

  • art. 3 Cost.

    Il termine decadenziale è considerato ragionevole e non discriminatorio in ragione della funzione dell'iscrizione negli elenchi agricoli come presupposto di prestazioni previdenziali.

  • art. 38 Cost.

    La previsione di un termine breve per contestare gli atti relativi agli elenchi agricoli è giustificata dall'esigenza di accertare rapidamente il diritto alle prestazioni previdenziali.

  • art. 113 Cost.

    La decadenza non integra un ostacolo apprezzabile e ingiustificato alla tutela giurisdizionale della posizione assicurativa.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice di merito abbia completamente omesso di decidere su una domanda o eccezione autonomamente individuabile; non è sufficiente che non abbia esaminato un fatto storico o un argomento probatorio.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede una puntuale indicazione del fatto storico omesso, del momento processuale in cui fu discusso e della sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • In materia di elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, il termine decadenziale per l'azione giudiziale decorre dalla definitività del provvedimento che incide sull'iscrizione o sulle giornate accreditate; la tardività del ricorso amministrativo non riapre i termini né determina rimessione in termini.
  • La decadenza prevista per l'impugnazione degli atti relativi agli elenchi agricoli ha natura sostanziale e preclude anche la contestazione, in via di accertamento negativo, della pretesa restitutoria dell'INPS quando questa dipende dal medesimo provvedimento di variazione o cancellazione.
  • Le comunicazioni che rendono conoscibile la variazione delle giornate o dell'iscrizione sono sufficienti a far decorrere i termini di tutela, senza che sia necessario un diverso atto formale dotato di ulteriore motivazione, purché l'interessato sia posto in grado di attivare gli strumenti amministrativi e giudiziari.
  • La deduzione di una domanda subordinata non esaminata in appello richiede la dimostrazione della sua rituale riproposizione; in difetto, la censura per omessa pronuncia è inammissibile.
  • Il termine decadenziale breve per la tutela delle posizioni agricole è ritenuto compatibile con gli artt. 3, 24, 38 e 113 Cost. in ragione dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di rapido accertamento del diritto alla prestazione previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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