Cassazione Civile, Ordinanza n. 04424/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda proposta da una lavoratrice agricola per ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2009-2012 e la condanna dell'INPS alla restituzione delle somme richieste a titolo di indebito relative a indennità di disoccupazione già erogate. La Corte d'appello ha ritenuto maturata la decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, valorizzando la pubblicazione telematica degli elenchi di variazione e, in via più favorevole alla parte, anche la diffida INPS del 23 dicembre 2015, e rilevando che non era stato proposto ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di cancellazione, divenuti così definitivi. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 22 D.L. n. 7 del 1970 e dell'art. 38, comma 6, D.L. n. 98 del 2011, sostenendo che la decadenza non sarebbe applicabile a un provvedimento di indebito e di ripetizione di somme, ma solo all'impugnazione dei provvedimenti di mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi agricoli, e che non si potrebbe applicare la notificazione telematica per cancellazioni retroattive o relative a giornate anteriori alla novella; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata conoscenza del provvedimento di cancellazione; 3) violazione degli artt. 24 e 96 Cost. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo un errore scusabile e un legittimo affidamento su un termine di impugnazione più lungo, con richiesta di esame del merito. La Corte di cassazione ha rigettato tutte le censure, affermando che il termine decadenziale di 120 giorni decorre dal provvedimento definitivo di mancata iscrizione o cancellazione, comunque conosciuto tramite notificazione o pubblicazione telematica, quale che sia la causa della definitività, e che il sistema decadenziale si applica anche all'azione di accertamento negativo dell'indebito proposta dall'accipiens, poiché l'iscrizione negli elenchi è presupposto della prestazione previdenziale. Ha inoltre ritenuto infondato il richiamo al legittimo affidamento e alla tutela costituzionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla ragionevolezza dei termini decadenziali e delle modalità di conoscenza telematica. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna pronuncia sulle spese per la disciplina dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ma è stato dato atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato tardiva l'azione della lavoratrice, perché proposta oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla definitività dei provvedimenti di cancellazione/mancata iscrizione dagli elenchi agricoli. Ha stabilito che la pubblicazione telematica degli elenchi di variazione e, in ogni caso, la diffida INPS del 23 dicembre 2015 erano idonee a far decorrere il termine; poiché non erano stati proposti ricorsi amministrativi, i provvedimenti erano divenuti definitivi dopo 30 giorni e il successivo termine giudiziale era ampiamente spirato al momento del ricorso del 12 giugno 2017. Ha inoltre escluso che la censura fondata sugli artt. 24 e 96 Cost. potesse superare il sistema decadenziale, ritenuto conforme ai principi costituzionali e applicabile anche alle controversie sulla ripetizione di somme di disoccupazione agricola. Il ricorso è stato rigettato integralmente; nulla sulle spese in ragione dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., con conferma della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria decorre dal provvedimento definitivo di mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, quale che sia la causa della definitività, e l'azione è tardiva se proposta oltre tale termine
art. 11 D.Lgs. n. 375 del 1993
il provvedimento in materia di accertamento degli operai agricoli è impugnabile in via amministrativa entro 30 giorni; il silenzio o il mancato ricorso rende definitivo il provvedimento
art. 38, comma 6, D.L. n. 98 del 2011
ha ripristinato la disciplina decadenziale richiamata in relazione all'art. 22 D.L. n. 7 del 1970
art. 38, comma 7, D.L. n. 98 del 2011
il sistema di notificazione mediante pubblicazione telematica sul sito INPS si applica anche alle annualità pregresse e alle giornate lavorative antecedenti l'entrata in vigore della norma
art. 12-bis R.D. n. 1949 del 1940
è richiamato come norma introdotta dalla novella del 2011 in tema di notificazione telematica dei provvedimenti relativi agli elenchi agricoli
è il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
il vizio è riferibile solo a un fatto storico decisivo e non a questioni giuridiche
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazione perché la decadenza è ritenuta ragionevole e funzionale alla certezza dei rapporti
art. 96 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela del diritto di difesa; la Corte ritiene la doglianza infondata
consente l'esonero dalle spese nelle controversie previdenziali rientranti nella sua disciplina, applicabile anche alle controversie sulla ripetizione di somme di disoccupazione agricola
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel contenzioso sugli elenchi dei lavoratori agricoli, il termine decadenziale per agire in giudizio decorre dal provvedimento definitivo di mancata iscrizione o cancellazione, non già dal compimento astratto dell'intero iter amministrativo, e ciò anche quando la definitività derivi dalla mancata proposizione del ricorso amministrativo.
- La conoscenza del provvedimento lesivo può essere desunta dalla notificazione, dalla presa di conoscenza o dalla pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell'INPS, modalità ritenuta idonea anche per annualità o giornate pregresse.
- La decadenza prevista per l'impugnazione dei provvedimenti sugli elenchi agricoli si applica anche alle azioni di accertamento negativo dell'indebito proposte dal percettore delle prestazioni, quando la controversia dipende dal presupposto dell'iscrizione negli elenchi.
- In materia previdenziale, la fissazione di termini decadenziali per contestare cancellazioni o mancate iscrizioni negli elenchi agricoli è giustificata dall'esigenza di certezza dei rapporti e di rapida verifica del diritto alla prestazione, senza che ciò contrasti di per sé con il diritto di difesa.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per rimettere in discussione questioni giuridiche o la corretta applicazione di un termine decadenziale.
- Nei giudizi previdenziali relativi alla ripetizione di somme di disoccupazione agricola, la disciplina dell'esonero dalle spese di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. può trovare applicazione.
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