Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04422/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere dal Fondo di garanzia INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato presso una società poi fallita. In fatto, il rapporto di lavoro era passato prima a una società affittuaria dell’azienda, poi era intervenuto un accordo di retrocessione dell’azienda al soggetto fallito, con cessazione del rapporto mediante licenziamento disposto dalla curatela nella stessa data della retrocessione. La Corte d’appello aveva ritenuto che, al momento della cessazione del rapporto e della maturazione/esigibilità del TFR, il datore di lavoro fosse il soggetto retrocessionario fallito, sicché ricorrevano i presupposti per l’intervento del Fondo. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina del Fondo di garanzia e degli artt. 2112 e 2697 c.c., sostenendo che il credito al TFR era riferibile al datore cedente/cessionario in bonis e che non vi era prova di una valida retrocessione idonea a far rivivere la responsabilità del fallito; 2) violazione dell’art. 47 l. n. 428/1990 in relazione all’art. 2112 c.c., censurando l’affermazione secondo cui l’accordo del 28 maggio 2018 rientrasse nel perimetro derogatorio della norma; 3) violazione della disciplina del Fondo di garanzia e dell’art. 2112 c.c., deducendo che comunque l’intervento del Fondo sarebbe precluso dalla solidarietà del cessionario in bonis per la quota di TFR maturata nel periodo anteriore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha confermato che, nella vicenda di affitto d’azienda seguito da retrocessione al soggetto fallito e cessazione del rapporto dopo tale retrocessione, il datore di lavoro da prendere in considerazione ai fini dell’intervento del Fondo è il soggetto retrocessionario poi fallito, perché il diritto alla prestazione previdenziale del Fondo è autonomo rispetto al credito di lavoro e matura quando il rapporto si estingue in capo al datore insolvente. Ha inoltre escluso che vi fosse una responsabilità solidale del cessionario in bonis tale da impedire l’intervento del Fondo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell’INPS alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1, 2, 4, 7 e 8, L. 29 maggio 1982, n. 297

    Il Fondo di garanzia interviene quando il credito per TFR sia sorto ed esigibile in capo al datore di lavoro insolvente; il diritto del lavoratore verso il Fondo è una prestazione previdenziale autonoma rispetto al credito verso il datore.

  • art. 2112 c.c.

    La disciplina del trasferimento d’azienda tutela i rapporti di lavoro nella circolazione dell’azienda, ma non fonda una solidarietà con il Fondo di garanzia; nella vicenda esaminata non ostacola l’individuazione del fallito retrocessionario come datore insolvente al momento della cessazione del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la prova della retrocessione e dei presupposti del Fondo, ma la Corte ha ritenuto decisivi gli accertamenti di fatto della sentenza di merito.

  • art. 47 L. 28 febbraio 1990, n. 428

    È stata evocata dal ricorrente per negare che l’accordo del 28 maggio 2018 potesse derogare alla disciplina dell’art. 2112 c.c.; la Corte ha però rigettato la censura alla luce della ricostruzione fattuale e della giurisprudenza sul punto.

  • art. 410 c.p.c.

    Richiamato come base formale del verbale di accordo tra le parti nel procedimento di retrocessione del rapporto.

  • art. 411 c.p.c.

    Richiamato come base formale del verbale di accordo tra le parti nel procedimento di retrocessione del rapporto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale di riferimento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato nella motivazione per chiarire che la solidarietà riguarda una medesima prestazione e non può essere estesa al rapporto tra credito verso il datore e prestazione previdenziale del Fondo.

  • Direttiva 2001/23/CE

    È richiamata per distinguere la tutela dei lavoratori nei trasferimenti d’azienda dalla tutela assicurata dal Fondo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro.

  • Direttiva 80/987/CEE

    Richiamata come matrice della protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, alternativa rispetto alla disciplina del trasferimento d’azienda.

Massime di principio

  • Ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia per il TFR, il datore di lavoro rilevante è quello che risulta tale al momento della cessazione del rapporto e della esigibilità del credito, e che si trovi in stato di insolvenza in quel medesimo momento.
  • Nella vicenda di affitto d’azienda con successiva retrocessione al concedente poi fallito, se il rapporto di lavoro si estingue dopo la retrocessione, il datore insolvente va individuato nel soggetto retrocessionario fallito, con conseguente operatività del Fondo di garanzia.
  • Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia è autonomo rispetto al credito retributivo o di TFR verso il datore e non si configura una solidarietà passiva del Fondo ai sensi dell’art. 2112 c.c.
  • La disciplina del trasferimento d’azienda e quella del Fondo di garanzia operano su piani diversi e non devono essere sovrapposte: la prima tutela la continuità dei rapporti di lavoro, la seconda assicura il pagamento dei crediti di fine rapporto in caso di insolvenza del datore.
  • Quando la sentenza di merito accerta in fatto la retrocessione dell’azienda e la cessazione del rapporto in capo al fallito, la censura di violazione di legge è infondata se mira in realtà a sovvertire tali accertamenti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiLavoro a termine
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.