Cassazione Civile, Ordinanza n. 41796/2021 del 28/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una querela di falso proposta da una società nei confronti dell'altra avente ad oggetto un documento contrattuale datato 28 luglio 1998, descritto come "concessione di esclusiva fornitura". La querela riguardava alcune frasi manoscritte in maiuscolo ritenute alterate o aggiunte successivamente in più punti del documento; era stata inoltre proposta domanda risarcitoria accessoria. Il tribunale aveva rigettato la querela e le ulteriori domande, mentre la corte d'appello aveva riformato parzialmente la decisione, dichiarando la falsità del documento limitatamente ad alcune frasi manoscritte e rigettando il resto dell'appello. Il fallimento della società fornitrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostanzialmente deducendo che la corte territoriale avrebbe errato nella distribuzione dell'onere della prova in materia di querela di falso e di presunto riempimento/alterazione del documento: secondo il ricorrente, la prova della falsità avrebbe dovuto gravare sulla parte attrice in querela, o comunque sulla controparte, e non sarebbe stato correttamente applicato il principio richiamato dalla giurisprudenza sul foglio in bianco o sul riempimento contra pacta. In via preliminare, il ricorrente aveva anche contestato la ritualità del controricorso per asserita tardività, ma la Corte ha respinto anche tale eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto rituale il contraddittorio anche nei confronti del pubblico ministero nei giudizi di querela di falso, osservando che la comunicazione del decreto di fissazione in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c. era sufficiente nel caso concreto. Ha poi respinto l'eccezione di inammissibilità del controricorso, reputando dimostrata la tempestività dello stesso sulla base della correzione dell'errore materiale sulla data di ricezione della notifica e della documentazione postale prodotta. Nel merito dell'ammissibilità del ricorso, ha però rilevato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa e del fatto processuale: il ricorso si limitava a trascrivere estratti di sentenze e atti processuali, senza fornire alla Corte una chiara ricostruzione autonoma del rapporto tra le parti, del contenuto della scrittura, delle ragioni della pretesa falsità, delle difese e delle motivazioni dei giudici di merito. Inoltre, il motivo non si confrontava con la ratio decidendi, perché la corte d'appello non aveva deciso solo in base a una regola astratta sull'onere della prova, ma aveva ritenuto che le risultanze istruttorie confermassero la falsità parziale del documento. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Nei giudizi introdotti con querela di falso è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero; nel caso concreto l'adempimento è stato ritenuto soddisfatto tramite la comunicazione del decreto di fissazione dell'adunanza camerale anche al P.M.
Fondamento dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi di querela di falso.
La comunicazione del decreto di fissazione del ricorso in camera di consiglio è stata ritenuta idonea, nel caso di specie, a garantire il contraddittorio e l'intervento del P.M.
Il termine per il controricorso è stato calcolato secondo le regole ordinarie del rito di cassazione, risultando rispettato sulla base della corretta data di notifica.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti sostanziali e processuali; la sua omissione comporta inammissibilità. Il requisito non è formalismo inutile, ma serve a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza attingere ad altre fonti.
art. 24 Cost.
Richiamato per escludere che il requisito di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c. sia incompatibile con il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato per ribadire la compatibilità del requisito di autosufficienza/completezza del ricorso con il giusto processo.
art. 6 CEDU
La Corte richiama la giurisprudenza EDU per affermare la legittimità di requisiti formali rigorosi per l'accesso al giudizio di legittimità, purché proporzionati e non eccessivamente formalistici in concreto.
Richiamato dal ricorrente sul tema dell'onere della prova; la Corte osserva però che la sentenza d'appello non si è basata solo sulla regola astratta dell'onere probatorio, ma sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, salvo esenzioni assolute e definitive.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma introduttiva dell'ulteriore importo del contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato ulteriore, ove dovuto.
Richiamato per il procedimento di querela di falso e per la rimessione delle parti al collegio nella fase decisoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una sommaria ma completa esposizione dei fatti di causa e del fatto processuale; la sua mancanza o insufficienza impedisce alla Corte di comprendere autonomamente la controversia e determina l'inammissibilità.
- Il requisito di autosufficienza e completezza dell'esposizione non è un formalismo fine a sé stesso, ma uno strumento funzionale al controllo di legittimità e alla funzione nomofilattica della Corte; esso è compatibile con l'art. 6 CEDU se applicato in modo proporzionato.
- Per censurare efficacemente una decisione di merito non basta invocare in astratto una regola sull'onere della prova: il motivo deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi, soprattutto quando il giudice di merito abbia fondato la decisione sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
- Nei giudizi di querela di falso l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio, ma nei casi in cui il P.M. non sia titolare di autonomo potere di impugnazione l'adempimento del contraddittorio può essere soddisfatto mediante comunicazione al procuratore generale presso il giudice ad quem.
- La tardività del controricorso va verificata sulla base della data effettiva di perfezionamento della notifica; l'errore materiale su tale data può essere corretto e superato con idonea prova documentale della spedizione e della ricezione.
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