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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26575/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietarie)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione di un'opera pubblica che avrebbe inciso su una strada interpoderale e sui fondi di due proprietarie, determinando la trasformazione irreversibile di una porzione della strada e il deprezzamento dei terreni per effetto dell'interclusione. In primo grado il consorzio fu condannato al risarcimento dei danni; in appello la liquidazione fu ridotta ma confermata nel principio. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha contestato l'esistenza dell'interclusione giuridicamente rilevante, lamentando che vi fosse comunque un passaggio di fatto e che la particella interessata non fosse stata correttamente considerata acquisita dalla Regione; ha censurato l'inutilizzabilità della CTU di secondo grado; ha contestato la percentuale di abbattimento del valore del fondo e il calcolo degli interessi, deducendo anche errori aritmetici; ha sostenuto infine che una delle proprietarie avesse alienato l'immobile presente sul fondo e quindi non avesse più interesse al risarcimento. Le resistenti hanno proposto ricorso incidentale: una ha contestato la quantificazione del danno, chiedendo che fosse considerato anche il fabbricato poi sanato; entrambe hanno sostenuto la solidarietà passiva tra consorzio e Presidenza del Consiglio dei Ministri; hanno inoltre lamentato l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e la compensazione delle spese di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito o denunciavano questioni nuove; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che il giudizio era iniziato molto prima della vendita del bene e che operava la successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. Quanto al ricorso incidentale, ha respinto il primo motivo perché il danneggiato non può trarre vantaggio da una propria attività illecita al momento della condotta dannosa; ha dichiarato manifestamente infondato il secondo, ribadendo che, nelle ipotesi di concessione traslativa ex L. n. 219/1981, la responsabilità è esclusiva in capo al concessionario; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese si corregge con la procedura di correzione degli errori materiali e che la regolazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza, con onere del contributo unificato aggiuntivo a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico il vizio denunciato; censure generiche e cumulative sono inammissibili.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    La correzione degli errori materiali è il rimedio per meri errori di calcolo o per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, non il ricorso per cassazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Il richiamo al procedimento di correzione si coordina con la disciplina della distrazione delle spese.

  • art. 111 c.p.c.

    In pendenza del giudizio, il trasferimento del diritto controverso determina successione a titolo particolare e il processo prosegue tra le parti originarie, salvo i casi previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 81 della L. 14 maggio 1981, n. 219

    Nelle concessioni traslative la delega al concessionario è ampia e comporta responsabilità esclusiva del concessionario verso i terzi per i danni e le obbligazioni strumentali all'opera.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti incidentali per sostenere una responsabilità aquiliana; la Corte ribadisce che, nella fattispecie, la legittimazione passiva è comunque regolata dalla disciplina speciale della concessione traslativa.

  • artt. 1051, 1052 e 1055 c.c.

    Richiamati nel ricorso principale, ma la Corte non li applica direttamente perché la questione decisiva è l'interclusione giuridica dei fondi e non il passaggio di fatto.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato nel ricorso principale, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva.

  • legge n. 2359/1865

    Richiamata nel ricorso principale in tema di espropriazione/indennizzo, ma le censure sono state ritenute inammissibili o nuove.

  • legge n. 291/1981

    Richiamata nel ricorso principale; la Corte non ne ricava una regola diversa rispetto alla disciplina speciale richiamata in sentenza.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
  • L'interclusione rilevante ai fini del deprezzamento del fondo sussiste quando il bene sia circondato da terreni di proprietà altrui, così che l'accesso al fondo richieda il sacrificio del diritto altrui; il mero passaggio di fatto non esclude di per sé l'interclusione giuridicamente apprezzabile.
  • I meri errori di calcolo o di trascrizione, ove non incidano sui criteri giuridici di liquidazione, non sono deducibili con ricorso per cassazione ma si correggono con il procedimento per errore materiale.
  • La parte che trasferisca il diritto controverso dopo l'inizio del giudizio non perde automaticamente la legittimazione o l'interesse ad agire, poiché opera la successione a titolo particolare nel processo ex art. 111 c.p.c.
  • Nelle ipotesi di concessione traslativa prevista dalla disciplina speciale dell'opera pubblica, la responsabilità verso i terzi e la legittimazione passiva per i danni sono radicate in capo al concessionario in via esclusiva.
  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non integra di regola un vizio da far valere con impugnazione ordinaria, ma un errore materiale emendabile con la procedura di correzione.
  • La statuizione sulle spese di lite e sulla loro eventuale compensazione rientra, nei limiti di legge, nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteRisoluzione del contrattoInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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