Cassazione Civile, Ordinanza n. 24574/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui venivano recuperati a tassazione componenti negativi di reddito ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES, IVA e IRAP. Il ricorso introduttivo della contribuente era stato dichiarato inammissibile nei gradi di merito per tardività e per omesso deposito, nei termini processuali, della ricevuta di spedizione del ricorso notificato tramite operatore postale privato. In cassazione la società deduceva due censure: 1) violazione degli artt. 16, comma 3, 20, comma 2, e 21 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che ai fini della tempestività del ricorso dovesse rilevare la data di spedizione e non quella di ricezione; 2) violazione dell’art. 22 del d.lgs. 546/1992, assumendo che il deposito delle ricevute di spedizione potesse avvenire anche oltre i trenta giorni dalla proposizione del ricorso, purché prima dell’udienza. La ricorrente riproponeva inoltre contestazioni di merito sull’avviso di accertamento, affermando che si fondava su presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle entrate per tardiva notificazione. Nel merito, ha ritenuto infondati entrambi i motivi del ricorso della contribuente e ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, perché non risultavano depositati entro il termine di legge né la ricevuta di spedizione né l’avviso di ricevimento, e comunque la notifica del ricorso era tardiva. La Corte ha ribadito che, nel periodo rilevante, la notificazione di atti giudiziari tramite operatore postale privato non garantiva la certezza legale della data utile ai fini processuali; pertanto, per il ricorso tributario, non poteva farsi affidamento sulla sola spedizione presso posta privata per considerare tempestiva l’impugnazione. Il ricorso per cassazione è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità per la tardività del controricorso. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che ai fini della tempestività dovesse rilevare la data di spedizione dell’atto; la Corte non ha accolto tale lettura nel caso concreto.
art. 20, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione del ricorso; la Corte ha escluso che la spedizione tramite operatore postale privato valesse a radicare la tempestività.
Norma invocata in relazione al termine per proporre ricorso avverso l’atto impositivo; la Corte ha confermato la tardività dell’impugnazione.
La Corte ribadisce che, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è necessario il deposito della copia del ricorso spedito per posta e della ricevuta di spedizione; l’omissione comporta inammissibilità, non sanabile dalla costituzione del resistente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione dei due motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 5, comma 1, d.lgs. 261/1999
Richiamato per il titolo abilitativo minore degli operatori postali privati; la Corte ne limita la rilevanza per gli atti giudiziari nel periodo considerato.
Usato per affermare che la notificazione tramite posta privata era fidefacente solo per atti amministrativi e tributari, non per atti giudiziari.
Indicato come riferimento del regime di parziale liberalizzazione del servizio postale nel periodo considerato.
Richiamata quale fonte del successivo regime normativo che attribuisce rilievo solo ai titolari di licenza individuale speciale per gli atti giudiziari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati a fondamento dell’esigenza di certezza pubblica e affidabilità delle notificazioni processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività dell’impugnazione non può essere affermata in base alla sola spedizione dell’atto quando la notificazione è eseguita tramite operatore postale privo di poteri certificativi idonei a garantire la data con fede privilegiata.
- Ai fini dell’art. 22 d.lgs. 546/1992, il ricorrente deve depositare tempestivamente la copia del ricorso notificato e la ricevuta di spedizione; in mancanza, il ricorso è inammissibile e la costituzione del resistente non sana il vizio.
- L’avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se reca la data di spedizione asseverata con stampigliatura meccanografica o timbro datario dell’ufficio postale.
- La notificazione di atti giudiziari eseguita, nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, da operatore postale privato non assicura la certezza legale necessaria per la decorrenza dei termini processuali, salvo i casi previsti dalla normativa speciale.
- La sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo non incide sulla verifica della tempestività dell’impugnazione quando difetti la certezza legale della data di consegna dell’atto all’operatore notificatore.
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