Cassazione Penale, Ordinanza n. 30698/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza che lo aveva condannato alla sola pena dell'ammenda per il reato di porto di coltello senza giustificato motivo. Il fatto, così come ricostruito in sentenza, riguardava il controllo di polizia effettuato nella notte del 19 agosto 2022 su un veicolo con quattro occupanti, dopo una manovra repentina che aveva insospettito gli operanti; a seguito del controllo veniva rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico con lama di 9 cm, detenuto nella tasca dei pantaloni dell'imputato insieme a un involucro contenente sostanza stupefacente. Il ricorrente deduceva, con un primo motivo, vizio di motivazione sulla valutazione del compendio probatorio e sosteneva in sostanza una diversa lettura delle prove. Con un secondo motivo contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo che la condotta dovesse essere valorizzata in senso più favorevole.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo integralmente fattuale e diretto a ottenere una rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, osservando che la motivazione del Tribunale era congrua e non manifestamente illogica nel valorizzare le circostanze del controllo, il rinvenimento del coltello nella disponibilità dell'imputato e l'assenza di giustificazioni sul porto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché reiterativo di censure già disattese, evidenziando che il diniego della particolare tenuità del fatto era stato motivato sulla base delle concrete modalità della condotta e del tentativo di sottrarsi al controllo di polizia. La Corte ha inoltre precisato che il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. non è incompatibile con la qualificazione del fatto come di lieve entità ai fini dell'attenuante prevista dalla legge sulle armi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110
art. 4 comma 3 legge 110 del 1975
integra la fattispecie per cui è stata confermata la condanna; la Corte richiama anche la possibilità di qualificare il fatto in termini di lieve entità ai fini di tale disposizione, distinta dalla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità può essere esclusa quando le modalità concrete della condotta e le circostanze del fatto rendano non concedibile il beneficio; il giudizio è distinto dalla valutazione di lieve entità del fatto ai fini dell'attenuante prevista dalla legge speciale
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, se il ricorso non individua specifici travisamenti della prova o manifeste illogicità della motivazione di merito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è legittimo quando il giudice di merito lo fonda in modo coerente sulle concrete modalità della condotta e sul contesto fattuale, incluse eventuali condotte sintomatiche di fuga o sottrazione al controllo.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità ai fini di una disciplina speciale non implica automaticamente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., trattandosi di valutazioni autonome e non sovrapponibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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