Cassazione Civile, Ordinanza n. 10684/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia nasce dall'azione promossa da numerosi medici specializzati contro le Amministrazioni statali per ottenere l'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione e, in subordine o comunque, il risarcimento del danno per la mancata tempestiva attuazione delle direttive comunitarie in materia. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato inammissibili gli interventi di alcuni medici e aveva accolto la domanda solo per alcuni attori; in appello la Corte di Roma aveva rigettato le impugnazioni, ritenendo: ammissibili gli interventi ma soggetti all'eccezione di prescrizione già sollevata nei confronti degli attori; decorso il termine prescrizionale decennale dal 27 ottobre 1999; non decisiva la censura relativa ai medici immatricolati prima del 1982; infondata la pretesa dei medici immatricolatisi dopo il 1991, già disciplinati dal d.lgs. n. 257 del 1991. In cassazione sono stati proposti più ricorsi con motivi in parte sovrapponibili. I medici del primo ricorso hanno dedotto, in sintesi, che la prescrizione non era stata ritualmente eccepita nei confronti degli interventori, che la decorrenza della prescrizione doveva farsi risalire al D.P.C.M. del 2007, che vi era omessa pronuncia su alcuni motivi d'appello e che le spese non erano state correttamente liquidate. I medici del secondo ricorso hanno sostenuto che la remunerazione dovuta agli specializzandi sarebbe stata compiutamente attuata solo con il sistema introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 e dai D.P.C.M. del 2007, con conseguente diversa decorrenza della prescrizione; hanno inoltre lamentato carenze motivazionali e omessa pronuncia su specifiche doglianze, tra cui il mancato riconoscimento di rivalutazione e interessi. Un ulteriore gruppo di ricorrenti ha sostanzialmente riproposto la questione della prescrizione e della decorrenza del diritto. Un ricorrente ha censurato direttamente l'estensione dell'eccezione di prescrizione agli interventori e l'omessa considerazione del mancato appello incidentale o della corretta riproposizione dell'eccezione in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo agli interventori nei ricorsi di alcuni gruppi di medici, perché l'eccezione di prescrizione, già proposta in comparsa di risposta, per essere opponibile al terzo intervenuto adesivamente doveva essere riproposta nel primo atto successivo all'intervento, cosa che non era avvenuta; ha invece dichiarato inammissibili i motivi che pretendevano di spostare in avanti la decorrenza della prescrizione al 2007 o al 1999, ribadendo l'orientamento consolidato secondo cui l'obbligo comunitario era stato recepito compiutamente con la L. n. 428/1990 e il d.lgs. n. 257/1991, mentre il d.lgs. n. 368/1999 non ha effetto retroattivo per i periodi precedenti. Ha altresì dichiarato inammissibili i motivi dei ricorsi che non specificavano adeguatamente la causa petendi, in quanto il diritto azionato era un credito eterodeterminato. Quanto al motivo sull'omessa pronuncia relativo agli interessi e alla rivalutazione, la Corte ha ricordato che, una volta verificata l'omissione, essa può decidere nel merito se la questione è solo di diritto, affermando che, per i medici interessati dall'art. 11 L. n. 370/1999, la pretesa ha natura di debito di valuta e gli interessi legali decorrono solo dalla messa in mora o dalla domanda giudiziale. Nel complesso, la Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto il primo motivo di alcuni ricorsi e quello del ricorso di un altro medico, ha cassato in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione; ha rigettato un ricorso e dichiarato inammissibile un altro, con condanna alle spese e aggravio ex art. 96, comma 3, c.p.c. per i ricorsi respinti/inammissibili.
La decisione
La Corte ha riunito i procedimenti e ha deciso in modo differenziato: ha accolto il primo motivo dei ricorsi dei gruppi di medici interventori, perché l'eccezione di prescrizione non era stata ritualmente riproposta nei loro confronti dopo l'intervento; ha accolto anche il primo motivo del ricorso di un singolo medico che contestava la stessa estensione dell'eccezione. In relazione a questi ricorsi ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi fondati sulla tesi che la decorrenza della prescrizione dovesse essere ancorata al d.lgs. n. 368/1999 o ai D.P.C.M. del 2007, ribadendo che il recepimento della disciplina comunitaria era già avvenuto con la L. n. 428/1990 e con il d.lgs. n. 257/1991. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi non autosufficienti, perché non indicavano la specifica causa petendi del credito azionato. Il ricorso di un altro medico è stato rigettato per il resto. Per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di legittimità e una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
consente la riunione delle impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza
indica la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la decorrenza della prescrizione, ma la Corte conferma l'orientamento secondo cui non rileva la tesi della decorrenza dal 2007
l'eccezione di prescrizione è opponibile solo se ritualmente proposta; la sua estensione agli interventori richiede una specifica riproposizione tempestiva
richiamato dai ricorrenti in tema di estinzione del diritto per prescrizione
invocato per omessa pronuncia; la Corte ricorda che l'omissione può essere sanata dalla decisione nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti
richiamato per difetto di motivazione e omessa pronuncia
art. 101 Cost.
invocato dai ricorrenti senza che il motivo conduca a diverso esito
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone l'onere di specifica indicazione degli elementi essenziali del credito azionato; la mancanza rende inammissibile il motivo
fondamento dell'inammissibilità quando la decisione di merito è conforme alla giurisprudenza consolidata
consente alla Cassazione, in caso di omessa pronuncia su questione di diritto, di decidere nel merito senza rinvio
ha effettuato una sostanziale aestimatio del danno per i medici specializzandi ante 1991, trasformando la pretesa in debito di valuta
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
regola le situazioni future a partire dall'anno accademico 1991/1992 e non si applica retroattivamente ai periodi precedenti
art. 1, comma 300, L. n. 266 del 2005
le disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1999 sui compensi non si applicano retroattivamente
per il debito di valuta, gli interessi legali decorrono dalla mora o dalla domanda giudiziale
gli interessi legali sul debito di valuta decorrono secondo le regole generali dalla costituzione in mora o dalla domanda
base per la condanna per პასუხისმგabilità aggravata in presenza di ricorsi proposti contro un orientamento giurisprudenziale già consolidato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 5 TCEE
richiamato dai ricorrenti in relazione all'obbligo di attuazione delle direttive comunitarie
art. 189 TCEE
richiamato dai ricorrenti in relazione all'attuazione delle direttive comunitarie
art. 10 Cost.
invocato dai ricorrenti quale parametro del recepimento dell'obbligo comunitario
direttiva 75/363/CEE
richiamata come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi
direttiva 82/76/CEE
richiamata come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi
direttiva 93/16/CEE
richiamata nel quadro della disciplina comunitaria delle scuole di specializzazione
individuata come momento del compiuto recepimento delle direttive comunitarie
considerato espressione di una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non retroattiva per le posizioni già maturate
D.P.C.M. 7 marzo 2007
non segna il dies a quo della prescrizione secondo la Corte
D.P.C.M. 6 luglio 2007
richiamato dai ricorrenti come atto attuativo, ma non decisivo ai fini della decorrenza della prescrizione
D.P.C.M. 2 novembre 2007
richiamato dai ricorrenti come atto attuativo, ma non decisivo ai fini della decorrenza della prescrizione
artt. 324, 329, 333, 342 e 346 c.p.c.
richiamati in tema di giudicato interno, impugnazione incidentale e riproposizione in appello delle questioni non accolte
artt. 61, 62, 115, 116, 183, 268, 2712, 2719, 2727, 2728, 2729 c.c.
richiamati dai ricorrenti a sostegno di censure su prova, documenti e motivazione, ma non determinanti per l'accoglimento dei motivi inammissibili
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione già sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta non è automaticamente opponibile al terzo che intervenga successivamente in causa: per produrre effetti nei confronti dell'interventore adesivo autonomo deve essere riproposta nel primo atto difensivo successivo all'intervento.
- La mera formula di richiamo generico a scritti difensivi e verbali di causa non integra la tempestiva riproposizione dell'eccezione di prescrizione, quando l'eccezione stessa non risulti specificamente formulata nel primo atto utile dopo l'intervento.
- In tema di medici specializzandi, il compiuto recepimento delle direttive europee sull'adeguata remunerazione è stato individuato nel sistema introdotto dalla L. n. 428/1990 e dal d.lgs. n. 257/1991; il successivo d.lgs. n. 368/1999 non costituisce il primo recepimento vincolato delle direttive e non ha efficacia retroattiva sulle situazioni pregresse.
- Per i medici frequentanti le scuole di specializzazione prima del 1991, l'intervento legislativo di cui all'art. 11 L. n. 370/1999 realizza una liquidazione legislativa del danno e trasforma la pretesa in un debito di valuta; gli interessi legali decorrono solo dalla mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale.
- Nel ricorso per cassazione, quando si censura il rigetto di una domanda di credito eterodeterminato, occorre indicare puntualmente la causa petendi e i fatti costitutivi del diritto, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Se la Corte d'appello omette di pronunciare su un motivo di gravame ma la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- La proposizione di un ricorso per cassazione contro un orientamento di legittimità consolidato e chiaro può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle ordinarie spese di lite.
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