Cassazione Civile, Ordinanza n. 31801/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per invalidità della procura speciale, priva della certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, senza provvedere sulle spese per mancata rituale costituzione dell'Amministrazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino bengalese aveva impugnato davanti al Tribunale di Venezia il diniego della Commissione territoriale alla domanda di protezione sussidiaria e umanitaria. Il Tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti per qualsiasi forma di protezione. Il richiedente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché la procura speciale per il giudizio di cassazione era stata rilasciata in un foglio separato senza la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. L'Amministrazione intimata non si è costituita ritualmente con controricorso, ma solo tardivamente con un atto di costituzione, sicché non vi è stata statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
Per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e deve contenere la certificazione del difensore sulla data di rilascio; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità.
Richiamato come disciplina generale della procura alle liti, derogata dalla regola speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.
Richiamato come disciplina generale della procura speciale per il ricorso per cassazione, integrata e superata dalla disciplina speciale in materia di protezione internazionale.
Le cause di inammissibilità o improcedibilità possono essere rilevate d'ufficio senza necessità di contraddittorio preventivo quando la parte diligente avrebbe dovuto prevederle.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per commisurare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione è valida solo se rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e munita della certificazione del difensore sulla data di rilascio e sull'autenticità della sottoscrizione.
- La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura speciale integra una causa autonoma e rilevabile d'ufficio di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte senza previa instaurazione del contraddittorio su tale specifico profilo.
- In difetto di rituale costituzione dell'Amministrazione intimata con controricorso, non può disporsi sulle spese di lite.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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