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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00517/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dal beneficiario di contributi pubblici avverso un'ingiunzione fiscale con cui la Regione aveva chiesto la restituzione di somme erogate nell'ambito di un programma di finanziamento del comparto agricolo. Il giudice di primo grado aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo inadempiente la parte finanziata per non avere ultimato tempestivamente l'opera sovvenzionata e per non potersi ravvisare neppure un autonomo lotto funzionale completato. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto, con due motivi, violazione delle norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove (art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.), sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente valutato il materiale istruttorio e che, in particolare, gli esiti dei controlli successivi alla revoca e la relazione tecnica richiamata dovessero essere apprezzati diversamente. La ricorrente ha chiesto una diversa ricostruzione dei fatti, insistendo sulla tempestiva esecuzione delle opere finanziate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come censure di violazione di legge, mirassero in realtà a contestare gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito, sollecitando un riesame non consentito in sede di legittimità. In particolare, il primo motivo non si confrontava in modo puntuale con la ratio della decisione di merito, fondata sulla mancata tempestiva ultimazione dell'opera e sull'assenza di un autonomo lotto funzionale completato; il secondo trascurava la principale ragione dell'inadempimento e non considerava le osservazioni svolte sulla relazione tecnica richiamata. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e alle somme ulteriori previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte rileva che la censura era solo apparente, perché diretta in realtà a contestare la valutazione del fatto compiuta nei gradi di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente sul tema della disponibilità e valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza tendeva a un riesame del materiale probatorio, non consentito in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte qualifica la censura come richiesta di nuova valutazione del fatto, quindi inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la definizione accelerata del giudizio mediante proposta del consigliere; la Corte si conforma alla proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato in conseguenza della definizione conforme alla proposta accelerata, con condanna della parte soccombente al pagamento di una somma alla controparte e di una ulteriore somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dichiarare, ove dovuto, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile la censura che, pur formalmente denunciando violazione di legge in tema di onere della prova o di valutazione delle prove, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio istruttorio.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica della reale ragione decisoria comporta inammissibilità del motivo.
  • Le doglianze che propongono una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accertata dai giudici di merito non possono essere esaminate dalla Corte di cassazione se non nei limiti dei vizi consentiti dal giudizio di legittimità.
  • Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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