Cassazione Civile, Ordinanza n. 28916/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito chirografario derivante dal saldo debitore di due rapporti di conto corrente, con interessi legali. Il curatore aveva contestato: mancanza di data certa del contratto di conto corrente principale, assenza del contratto dell’altro rapporto e dei relativi scalari, incompletezza e non ufficialità di parte degli estratti conto, pendenza di un diverso giudizio promosso dalla società poi fallita e dai fideiussori per il ricalcolo dei rapporti, e applicazione di interessi usurari, sostenendo che la commissione di massimo scoperto andasse considerata nel relativo calcolo. Il giudice delegato aveva escluso il credito; il tribunale, in opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., aveva rigettato l’opposizione ritenendo non opponibile al fallimento il contratto privo di data certa, e aveva utilizzato la CTU svolta nel giudizio promosso dalla società in bonis per ricalcolare il dare/avere, giungendo a un saldo addirittura a credito della curatela e quindi negando l’ammissione. Con il ricorso per cassazione la banca/cessionaria denunciava violazione degli artt. 2697 e 2704 c.c., sostenendo che il tribunale avesse illegittimamente ribaltato il saldo facendo leva su una CTU formata in altro giudizio con diverso regime dell’onere probatorio e che, comunque, la completezza degli estratti conto e le lettere-contratto di credito munite di data certa avrebbero conferito opponibilità al contratto e alle sue condizioni; con il terzo motivo lamentava violazione dell’art. 96 l.fall. per non avere il tribunale ammesso il credito almeno con riserva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste di violazione di legge, miravano a una rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell’opponibilità a terzi, la data certa richiede la precisa e completa esistenza conoscibile dell’atto, non essendo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in un altro atto munito di data certa; e che, per i contratti bancari soggetti a forma scritta ad substantiam, l’assenza di data certa della scrittura privata non può essere supplita da altra prova, con conseguente impossibilità per il creditore di far valere verso il fallimento diritti fondati su quel titolo negoziale. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché l’art. 96, comma 2, n. 3 l.fall. non era applicabile: il giudizio richiamato era una causa di ripetizione di indebito proposta dalla società poi fallita e dai garanti contro la banca, non una domanda della banca stessa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata per l’opposizione allo stato passivo proposta dalla banca avverso l’esclusione del credito.
Invocato per censurare la ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto la doglianza in realtà diretta a contestare il merito della valutazione probatoria.
La data certa rileva per l’opponibilità ai terzi del documento; non basta la mera menzione del suo contenuto in altro atto munito di data certa.
Il contratto bancario è soggetto a forma scritta ad substantiam; se manca data certa della scrittura, la prova non può essere surrogata da altri mezzi per far valere il credito verso il fallimento.
Richiamato dal tribunale per l’inserzione automatica di clausole legali in sostituzione della disciplina pattizia invalida.
Applicato dal tribunale quale disciplina legale sostitutiva per gli interessi, una volta esclusa l’opponibilità della pattuizione ultralegale.
Richiamato per il mancato adempimento all’ordine di esibizione nel precedente giudizio.
La banca censurava la mancata sospensione del giudizio di opposizione, ma la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 96, comma 2, n. 3, l.fall.
Ritenuto non applicabile perché il giudizio pendente era stato promosso dalla società poi fallita e dai garanti contro la banca, non dalla banca stessa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito convertire una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto e della valutazione delle prove, che restano riservati al giudice di merito.
- Ai fini dell’opponibilità a terzi, la data certa richiede che l’atto sia identificabile nella sua esistenza completa e conoscibile; non è sufficiente che il suo contenuto sia soltanto richiamato in un altro documento munito di data certa.
- Per i contratti bancari soggetti a forma scritta ad substantiam, l’assenza di data certa della scrittura privata non può essere sanata da prova aliunde quando si intenda far valere il credito nei confronti del fallimento.
- Nel procedimento di verifica del passivo, il creditore che fondi la pretesa su un contratto bancario non opponibile non può pretendere il riconoscimento delle condizioni negoziali invalide o non opponibili, dovendosi applicare, se del caso, la disciplina legale sostitutiva solo nei limiti consentiti dalla prova utilizzabile.
- L’ammissione al passivo con riserva non è disposta in base a un diverso giudizio promosso dal fallito contro il creditore, se quel giudizio non integra una domanda del creditore stesso nei confronti della massa fallimentare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28895/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28896/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28897/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28899/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28900/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28901/2024 del 11/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →