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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05597/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, riconoscendo la continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. e la fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e riducendo la pena a otto mesi di reclusione e 500 euro di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, all'aumento per la continuazione e alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive. In particolare, contestava che la pena base non fosse stata determinata nel minimo edittale e che la pena complessiva fosse eccessiva; lamentava inoltre che la Corte territoriale non avesse applicato le sanzioni sostitutive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo non manifestamente illogico la determinazione della pena, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e valorizzando la detenzione a fini di spaccio di sostanze di diversa tipologia e in quantitativo non modesto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non devoluto nei motivi di appello. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, affermando che le sanzioni sostitutive non possono essere applicate d'ufficio dal giudice d'appello in assenza di specifica e motivata richiesta nell'atto di gravame. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato per il riconoscimento della continuazione tra più reati o violazioni.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di detenzione di stupefacenti di lieve entità a fini di spaccio.

  • art. 133 c.p.

    criterio per la determinazione concreta della pena, da motivare indicando gli elementi ritenuti significativi o determinanti.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    disposizione eccezionale che deroga al principio devolutivo dell'appello; non consente la sostituzione d'ufficio della pena detentiva breve in assenza di specifica richiesta.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata ai fini della verifica dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, condizione rilevante per la sanzione economica accessoria.

Massime di principio

  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante o manifestamente illogica; è sufficiente che la sentenza indichi gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. senza necessità di un'analitica confutazione di tutti i parametri.
  • La mancata devoluzione in appello di una specifica questione preclude la sua deduzione per la prima volta in cassazione.
  • Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi non possono essere applicate d'ufficio dal giudice di appello: occorre una specifica e motivata richiesta nell'atto di gravame, essendo la disciplina derogatoria rispetto al principio devolutivo dell'appello.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti che l'inammissibilità sia dipesa da assenza di colpa.
  • La valutazione del quantum di pena, quando ancorata a elementi fattuali significativi come tipologia e quantità della sostanza stupefacente, integra un giudizio di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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