Sentenza del 05/10/2023 n. 28097 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
B.B. (poi erede A.A.) chiedeva il rimborso delle ritenute IRPEF operate dall'INPS sulla pensione percepita dal 2004 sostenendo di essere residente in Svizzera e quindi assoggettabile alla Convenzione Italia-Svizzera (art. 18) secondo cui le pensioni di un residente di uno Stato contraente sono imponibili solo in quello Stato. Dopo il diniego il contribuente proponeva ricorso: la CTP accolse parzialmente riconoscendo il rimborso dal 2007; la CTR d'appello rigettava l'appello del contribuente aderendo all'Ufficio ritenendo non provata la residenza in Svizzera. A.A., come erede, ha impugnato la sentenza di secondo grado contestando sia la valutazione delle prove sulla residenza sia la mancata considerazione/validazione dei nuovi documenti prodotti in appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso per vizio di motivazione della sentenza della CTR (nullità per motivazione apparente/omessa). Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia motivato in modo lacunoso, valorizzando solo alcuni elementi indicati dall'Amministrazione e senza esaminare adeguatamente le prove documentali a sostegno della residenza svizzera (iscrizione anagrafe consolare, libretti per stranieri, contratto di locazione, delibera societaria, cariche nella società svizzera). Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria d'appello dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame. Ha anche posto a carico della parte resistente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, art. 18
"le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato"
La norma attribuisce l'imposizione sulle pensioni allo Stato di residenza del percettore; l'accesso al beneficio convenzionale richiede la prova della residenza nello Stato contraente (Svizzera) secondo elementi di fatto concreti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Prevede la possibilità di produrre nuovi documenti in appello; la Corte ha sottolineato che i documenti prodotti e le evidenze rilevanti devono essere esaminate e motivate dalla Corte d'appello.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamata quale parametro formale di motivazione nel processo tributario: l'omessa o apparente motivazione della sentenza di merito determina la nullità e impedisce il controllo della logica decisionale.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
Principio generale (richiamato costituzionalmente) dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziali: il giudice deve esporre le ragioni del convincimento e indicare le prove utilizzate; la violazione comporta nullità della decisione.
Costituzione, art. 111
Garantisce il diritto ad un processo equo e motivato; la Corte ha richiamato l'obbligo costituzionale di motivazione delle sentenze come presupposto della validità della decisione.
Citato in ricorso ma non determinante: riguarda presunzioni e prova della residenza/abitazione; la sentenza impone un esame complessivo degli elementi probatori relativi al centro degli interessi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 53, comma 1; art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamate nell'ambito dei limiti di motivazione e dei poteri delle commissioni tributarie; la Corte ha ribadito che la CTR deve valutare e motivare specificamente le ragioni per ritenere infondate le allegazioni di parte.
Massime di principio
- Per ottenere il beneficio di una convenzione contro le doppie imposizioni (p.es. esenzione o esclusiva tassazione nello Stato di residenza) occorre provare in modo documentale e coerente la residenza nel Paese estero: iscrizioni anagrafiche/consolari, permessi di soggiorno o libretti, contratti di locazione, documentazione familiare, esplicita attività e cariche societarie nel Paese estero sono elementi rilevanti.
- La semplice presenza di dichiarazioni dei redditi in Italia o il possesso di quote societarie in Italia non è automaticamente decisiva; il giudice deve valutare il complesso dei fatti e il "centro degli interessi" dell'individuo alla luce di tutte le prove.
- In sede d'appello documenti nuovi sono ammissibili secondo il D.Lgs. 546/1992 art. 58, comma 2; la Corte d'appello è obbligata a considerare e motivare l'eventuale rilievo di tali documenti: la mancata considerazione può comportare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
- Le decisioni delle commissioni tributarie devono contenere una motivazione chiara e confrontarsi punto per punto con i motivi d'appello e le prove allegate; la motivazione "per relationem" o eccessivamente lacunosa è viziata e può determinare cassazione e rinvio.
- Se si contesta una decisione negativa in materia di residenza fiscale, è utile documentare sia elementi oggettivi (iscrizioni, permessi, contratti, attestazioni consolari) sia elementi organizzativi (nomine di direttori, rilievi societari che giustificano la residenza estera), e spiegare esplicitamente la rilevanza di ciascun documento in relazione al criterio del centro degli interessi.
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