Cassazione Penale, Ordinanza n. 05648/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per concorso nella detenzione di circa un chilogrammo di cocaina a fini di spaccio, con il contestuale richiamo anche all'art. 337 c.p. secondo il testo dell'ordinanza. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sulla configurabilità del concorso nel reato, sostenendo in sostanza che la sua condotta integrasse mera connivenza non punibile e non un contributo concorsuale; il motivo è stato ritenuto una riproposizione di censure già esaminate e disattese. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 133 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio, ma la censura è stata dichiarata nuova perché non proposta in appello e non rilevabile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché infondatamente reiterativo di doglianze già vagliate dalla Corte territoriale, la cui motivazione è stata giudicata congrua, logica e immune da violazioni di legge: l'imputata non si era limitata a una condotta passiva, ma aveva offerto un apporto materiale e consapevole, opponendosi all'ingresso degli operanti e frapponendo un divano alla porta per impedire la scoperta dello stupefacente, così agevolando la detenzione e lo spaccio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non essendo stato devoluto con l'appello e non essendo rilevabile d'ufficio. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato e confermato in fatto dalla motivazione di merito
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, rispetto alla quale la Corte ribadisce che un contributo consapevole integra concorso
menzionato nel capo di imputazione riportato nell'ordinanza, senza autonoma trattazione nel merito
invocato con il secondo motivo per contestare la violazione dei criteri di commisurazione della pena, ma la censura è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile
implicito nel dispositivo di condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia di detenzione di stupefacenti, la mera connivenza non punibile ricorre solo quando la condotta dell'agente sia puramente passiva e priva di qualsiasi contributo causale alla realizzazione dell'illecito, pur a fronte della conoscenza del fatto criminoso.
- Integra invece concorso nel reato il comportamento di chi fornisca un apporto consapevole, materiale o morale, anche solo agevolando o rafforzando il proposito criminoso altrui.
- Nel reato permanente, ogni condotta di agevolazione posta in essere durante la permanenza del fatto, salvo diversa previsione, si risolve in concorso nel reato quanto meno sotto il profilo morale.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure meramente reiterative di doglianze già esaminate e motivate dai giudici di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche o contrarie a legge.
- Sono inammissibili in cassazione le questioni nuove, se non dedotte con l'atto di appello e non rilevabili d'ufficio, anche quando siano qualificate come violazioni di legge.
- La contestazione della dosimetria della pena ex art. 133 c.p. richiede una specifica devoluzione nei precedenti gradi di giudizio, non potendo essere introdotta per la prima volta in cassazione.
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