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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21928/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento economico di una dipendente di una società del settore alimentare. In primo e secondo grado era stata accolta la domanda della lavoratrice volta a ottenere le differenze retributive conseguenti alla ritenuta illegittimità dell'assorbimento di un superminimo individuale negli aumenti dei minimi retributivi previsti dal CCNL industria alimentare del 2013. La Corte d'appello aveva ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, che la società non avesse manifestato volontà di avvalersi dell'assorbimento e che la corresponsione della prima tranche dell'aumento contrattuale senza riduzione del superminimo fosse indice di rinuncia all'assorbimento anche per le tranche successive. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omesso esame e/o vizio motivazionale circa la qualificazione dell'aumento contrattuale come unico aumento in quattro tranches; 2) violazione degli artt. 2731 e 2733 c.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo sulla collocazione del superminimo in busta paga; 4) ulteriore vizio motivazionale in relazione al comportamento omissivo della lavoratrice e agli obblighi previsti dall'art. 50 del CCNL Industria Alimentare 2012; 5) violazione dell'art. 1362 c.c. per l'interpretazione del comportamento successivo delle parti; 6) violazione dell'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni; 7) violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e dell'art. 41 Cost. La ricorrente, in sostanza, mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una diversa interpretazione del rapporto contrattuale collettivo e individuale, sostenendo che il superminimo fosse assorbibile dagli aumenti contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo perché, trattandosi di sentenza di appello resa in doppia conforme, non era deducibile il vizio di omesso esame di fatti storici nei limiti prospettati; ha inoltre osservato che, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al solo minimo costituzionale. Quanto ai restanti motivi, li ha esaminati congiuntamente rilevandone la formulazione promiscua e, soprattutto, la sostanziale richiesta di rivalutazione del merito e di diversa interpretazione delle clausole e delle risultanze istruttorie, attività precluse in cassazione salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica, non ravvisata nel caso concreto. La Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune spetta al giudice di merito e che, ove siano possibili più letture, non è consentito in cassazione opporre una diversa interpretazione. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la volontà della società di assorbire il superminimo negli aumenti contrattuali. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione del 2012 il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non consente una rivalutazione del merito o della motivazione salvo il minimo costituzionale.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Nella doppia conforme non sono impugnabili per cassazione, nei termini invocati, le censure relative all'omesso esame di fatti storici.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta, apparenza o incomprensibilità della motivazione determina nullità della sentenza; nel caso concreto tale vizio non è stato ravvisato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve rispettare il contenuto minimo costituzionale; la sentenza impugnata lo superava ampiamente.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    L'interpretazione delle disposizioni contrattuali di diritto comune è riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica.

  • art. 2729 c.c.

    Le censure sulla valutazione delle presunzioni non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • artt. 2731 e 2733 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure probatorie; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 50 CCNL Industria Alimentare 2012

    Invocato dalla ricorrente in relazione agli obblighi della lavoratrice; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel settimo motivo; la Corte non ne ha tratto alcuna violazione idonea a incidere sulla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove, soprattutto quando la decisione impugnata sia sorretta da doppia conforme.
  • L'interpretazione di clausole contrattuali e collettive di diritto comune spetta al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
  • Quando una clausola o un assetto negoziale consentano più interpretazioni plausibili, non è deducibile in cassazione la sola preferenza per una lettura diversa da quella accolta dal giudice di merito.
  • Il superminimo retributivo è normalmente suscettibile di assorbimento nei successivi incrementi contrattuali, ma la relativa presunzione può essere superata da elementi negoziali e comportamentali che evidenzino una diversa volontà delle parti.
  • Le censure formulate in modo promiscuo, con commistione di violazioni di legge, vizi motivazionali e contestazioni di fatto, sono inammissibili quando non consentano di individuare con precisione la specifica regula iuris violata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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