Cassazione Civile, Ordinanza n. 13034/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di conciliazione giudiziale che definiva un giudizio per differenze retributive relative all'indennità di perequazione. In tale accordo l'università si impegnava a corrispondere alla lavoratrice una somma lorda di euro 10.000, con previsione che l'azienda ospedaliero-universitaria versasse all'università la provvista necessaria. Successivamente la lavoratrice notificava precetto per euro 2.878,29, lamentando che l'università avesse decurtato dalla somma anche la quota contributiva previdenziale a carico del datore di lavoro, che secondo lei non rientrava nell'importo onnicomprensivo. La corte d'appello ha respinto l'opposizione a precetto proposta dall'università, ritenendo che la somma lorda dovesse riferirsi solo agli oneri fiscali e previdenziali a carico della lavoratrice e non anche ai contributi datoriale, e ha inoltre accolto l'appello incidentale dell'università disponendo la manleva dell'azienda ospedaliera. Nel ricorso per cassazione l'azienda ospedaliero-universitaria ha censurato: la pretesa motivazione apparente sulla manleva; l'omesso esame di documenti e note antecedenti alla conciliazione che, a suo dire, dimostravano la volontà delle parti di definire transattivamente in modo omnicomprensivo anche gli oneri riflessi; la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale; l'omesso esame di fatti decisivi; e, quanto alle spese, la mancata considerazione del suo asserito adempimento. L'università ha proposto ricorso incidentale deducendo a sua volta errata interpretazione dell'accordo transattivo e violazione dell'art. 1965 c.c., sostenendo che il pagamento concordato era saldo e stralcio unico e omnicomprensivo e che non potevano gravare ulteriori oneri non pattuiti. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, perché la sentenza di merito aveva comunque spiegato che, in base all'accordo, l'azienda si era obbligata a versare all'università la somma necessaria per adempiere verso la lavoratrice. Ha dichiarato inammissibili le doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché i documenti richiamati non integravano un fatto storico decisivo, ma solo risultanze processuali, e comunque non sarebbero stati decisivi dato che i contributi a carico del datore di lavoro non potevano essere posti a carico della lavoratrice. Ha ritenuto inammissibili anche le censure di violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., poiché, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa interpretazione del verbale conciliativo, attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non implausibile. Conseguentemente ha confermato il regime delle spese, condannando in solido la ricorrente principale e la ricorrente incidentale verso la lavoratrice e ponendo le spese del rapporto di manleva a carico dell'azienda verso l'università, con aggravio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione apparente è scrutinabile come nullità della sentenza; il n. 5 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
art. 111 Cost.
La motivazione deve essere esistente e non meramente apparente.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea; la carenza radicale integra nullità.
L'interpretazione dell'accordo negoziale è attività del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici nei limiti del controllo di legittimità, non per la mera richiesta di una diversa lettura del testo.
Richiamato nel contesto della forza esecutiva del titolo conciliativo e della possibilità di agire in executivis solo nei limiti del titolo.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di opposizione all'esecuzione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché sostanzialmente volta a contestare l'interpretazione del titolo.
Richiamato per sostenere la natura transattiva e omnicomprensiva dell'accordo, ma non è stato ritenuto decisivo per mutare la lettura del titolo.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente principale a sostegno dell'interpretazione dell'accordo e della gestione pubblicistica della vicenda, ma non decisivo ai fini del giudizio di legittimità.
Richiamato nel ricorso principale come parametro di correttezza dell'azione amministrativa, senza incidere sull'esito del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 31 d.P.R. 761/1979
Norma sostanziale richiamata come titolo originario delle differenze retributive azionate nel giudizio definito con conciliazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile per contestare la mancata valutazione di documenti o risultanze processuali in quanto tali.
- La mera prospettazione della violazione degli artt. 1362 ss. c.c. non è sufficiente se la censura mira in realtà a ottenere una diversa interpretazione del contratto o del verbale conciliativo: l'interpretazione dell'atto negoziale è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del controllo di legittimità.
- In presenza di un accordo conciliativo che preveda il pagamento di una somma lorda a favore del lavoratore, l'interpretazione che escluda dal perimetro della prestazione i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro non è illogica quando il testo non contenga elementi contrari e tali oneri non possano essere addossati al lavoratore.
- La denuncia di motivazione apparente è infondata se la sentenza di merito, anche in forma sintetica, rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e individua la base negoziale dell'obbligo fatto valere.
- Le censure che non individuano una specifica violazione processuale nella regolamentazione delle spese di lite sono inammissibili in cassazione.
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