Cassazione Civile, Ordinanza n. 13040/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni lavoratori, impiegati presso la società ricorrente con contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato e inquadrati al 6° livello del CCNL terziario, hanno agito lamentando l'illegittimità della somministrazione per superamento del numero massimo di lavoratori somministrati consentito e per mancanza di forma scritta, chiedendo in via principale l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice e, in subordine, il riconoscimento delle differenze retributive per il 5° livello CCNL in ragione delle mansioni effettivamente svolte. Il Tribunale ha dichiarato la decadenza dall'impugnazione dei contratti di somministrazione, accogliendo solo la domanda economica. La Corte d'appello ha rigettato il gravame della società, ritenendo incontroverse le mansioni descritte dai lavoratori, ricostruendo i criteri del CCNL per distinguere tra 6° e 5° livello e valorizzando il fatto che le attività di magazzino svolte richiedessero una pluralità di compiti collegati e l'uso di strumenti tecnologici, tali da implicare normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., 112, 115, 414 e 416 c.p.c. e dell'art. 100 CCNL terziario, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, per l'inquadramento superiore, lo svolgimento di più attività di magazzino e avrebbe male applicato il principio di non contestazione; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 100 CCNL terziario, 1362, 1363, 1365, 2103 e 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., assumendo che i giudici di merito avessero effettuato una mera sovrapposizione letterale tra mansioni e declaratoria contrattuale, senza rispettare il corretto metodo interpretativo trifasico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente desunto, dall'uso di strumenti tecnologici e dalla complessità delle attività svolte, che le mansioni richiedessero non semplici conoscenze pratiche ma normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, proprie del 5° livello; inoltre la stessa ricorrente aveva ammesso di non aver contestato in fatto la descrizione delle mansioni, ma solo la loro riconducibilità al livello rivendicato, con conseguente insussistenza della dedotta violazione del principio di non contestazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva applicato correttamente il procedimento interpretativo del CCNL, fondando la decisione sul criterio distintivo della complessità delle conoscenze e capacità richieste; le censure sono state reputate in parte anche inammissibili, in quanto si risolvevano nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto collettivo senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 CCNL terziario
La Corte lo utilizza per distinguere i diversi livelli di inquadramento dell'addetto alle operazioni di magazzino, valorizzando il grado di conoscenze e capacità richieste dalle mansioni.
Richiamato come parametro per la corretta individuazione dell'inquadramento in base alle mansioni effettivamente svolte.
Invocato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni del riparto dell'onere probatorio nella valutazione delle mansioni e della loro qualificazione.
Richiamato in relazione alla dedotta ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa violazioni.
Richiamato con riferimento al principio di non contestazione e alla valutazione delle risultanze processuali; la Corte esclude la violazione.
Evocato dalla ricorrente nel quadro della contestazione delle allegazioni introduttive dei lavoratori.
Evocato dalla ricorrente nel quadro della contestazione delle allegazioni introduttive dei lavoratori.
Richiamato quale canone ermeneutico asseritamente violato; la Corte ritiene che la censura si traduca in una mera diversa lettura del CCNL.
Richiamato quale canone ermeneutico asseritamente violato; la Corte ritiene che la censura si traduca in una mera diversa lettura del CCNL.
Richiamato quale canone ermeneutico asseritamente violato; la Corte ritiene che la censura si traduca in una mera diversa lettura del CCNL.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'apprezzamento dei fatti; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
Usato per liquidare le spese tenendo conto del numero dei controricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'inquadramento contrattuale del lavoratore, il giudice deve confrontare le mansioni effettivamente svolte con le declaratorie collettive valorizzando gli elementi qualificanti richiesti dal contratto, come il livello di conoscenze pratiche o tecnico-pratiche necessario per l'esecuzione delle attività.
- La contestazione in cassazione non può limitarsi a proporre una lettura alternativa del contratto collettivo: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo la decisione di merito se ne sia discostata.
- Il principio di non contestazione non è violato se la parte contro la quale opera non contesta la descrizione fattuale delle mansioni, ma soltanto la loro qualificazione giuridica o la sussunzione nel livello rivendicato.
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. non è fondata quando il giudice di merito abbia correttamente utilizzato gli elementi fattuali non controversi per desumere la corretta classificazione contrattuale.
- Quando il contratto collettivo distingue i livelli in base alla complessità delle conoscenze e capacità richieste, la presenza di compiti plurimi, collegati tra loro e svolti con strumenti tecnologici può fondare il riconoscimento del livello superiore.
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