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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13043/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Tre dipendenti di una società ferroviaria hanno chiesto l’accertamento del diritto a includere, nella base di computo della retribuzione feriale, diverse voci accessorie: indennità di assenza dalla residenza, indennità per scorta vetture eccedenti, premio scoperta irregolarità e indennità di utilizzazione professionale, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive non corrisposte durante le ferie. Il Tribunale ha accolto la domanda, rigettando l’eccezione di prescrizione; la Corte d’appello ha confermato. La società ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, deducendo in sintesi: violazione della direttiva 2003/88/CE, degli artt. 1362 ss. c.c., dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, degli artt. 36 e 39 Cost., delle clausole dei CCNL aziendali e della pretesa efficacia ultra partes della giurisprudenza della Corte di giustizia; omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla scorta vetture eccedenti; omesso esame di un fatto decisivo circa la diversità delle fattispecie europee rispetto al caso concreto; erronea interpretazione della clausola di inscindibilità del CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrali perché già risolti da precedenti conformi: l’indennità di assenza dalla residenza è una voce collegata alle mansioni tipiche del dipendente viaggiante e va inclusa nella retribuzione feriale; anche la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale va considerata, poiché la sua riduzione durante le ferie può essere potenzialmente dissuasiva dal loro godimento. Ha inoltre ribadito che la verifica dell’effetto dissuasivo va compiuta sulla retribuzione mensile e non su quella annuale. Il motivo sull’omessa pronuncia è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza; il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme; il motivo sulla clausola di inscindibilità è stato ritenuto infondato, perché la clausola non può neutralizzare l’integrazione automatica ex art. 1339 c.c. né trasformare una nullità parziale in nullità totale. Condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stata la base formale dei motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame del fatto decisivo, dichiarando inammissibili o infondati i singoli motivi secondo i rispettivi presupposti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto necessario per verificare l’asserita omessa pronuncia.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    È la norma euro-unitaria posta a fondamento del diritto alla retribuzione feriale; la Corte ha valorizzato la giurisprudenza già formata sull’inclusione di emolumenti collegati alle mansioni e potenzialmente dissuasivi del godimento delle ferie.

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    Norma richiamata dalla ricorrente in collegamento con la disciplina delle ferie; la Corte non se ne discosta rispetto ai precedenti che includono certe voci nella retribuzione feriale.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per l’interpretazione dei contratti collettivi; la Corte ha ritenuto infondata la lettura della ricorrente sulla clausola di inscindibilità e ha privilegiato un’interpretazione conforme alla conservazione del contratto.

  • art. 1367 c.c.

    La Corte lo richiama come criterio di conservazione del contratto, incompatibile con una lettura della clausola di inscindibilità volta a far cadere l’intero testo collettivo.

  • art. 1339 c.c.

    La Corte afferma che l’integrazione automatica della disciplina contrattuale con norme imperative impedisce di sostenere la nullità totale in presenza di nullità parziale.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla retribuzione e alla tutela economica del lavoratore; la Corte si conforma ai precedenti che tutelano l’effettività della retribuzione feriale.

  • art. 39 Cost.

    Richiamato in relazione alla contrattazione collettiva; la Corte esclude che le clausole collettive possano derogare a norme imperative nel senso prospettato dalla ricorrente.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo all’efficacia delle sentenze della Corte di giustizia; il motivo è stato dichiarato inammissibile o comunque non fondato nei termini prospettati.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha rinviato ai precedenti già esistenti per le questioni identiche, valorizzando la motivazione per relationem.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha escluso l’applicazione del regime sanzionatorio speciale, perché l’ordinanza ha deciso anche su motivi rimasti estranei alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per escludere la sanzione speciale prevista per le decisioni conformi alla proposta accelerata.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini della retribuzione feriale, devono essere incluse le voci economiche che siano stabilmente collegate alle mansioni tipiche del lavoratore e che compensino un disagio funzionale insito nella prestazione, quando la loro mancata corresponsione durante le ferie alteri il normale trattamento economico.
  • La verifica dell’idoneità di una decurtazione retributiva a dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie va compiuta con riferimento alla retribuzione periodica di riferimento, e non mediante una comparazione su base annuale.
  • Le clausole collettive non possono essere interpretate nel senso di elidere l’integrazione automatica di norme imperative né di trasformare una nullità parziale in nullità totale del contratto.
  • Il motivo di ricorso per omessa pronuncia deve essere autosufficiente e deve consentire alla Corte di verificare il contenuto della decisione di primo grado e del motivo di appello asseritamente non esaminato.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando risulti precluso dalla doppia conforme.
  • In presenza di precedenti di legittimità specificamente pertinenti, la Corte può richiamarli per relationem e ritenere infondati i motivi che ripropongano questioni già definite in senso conforme.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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