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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13042/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti di una società di trasporto pubblico hanno agito per ottenere il riconoscimento di differenze retributive sulla retribuzione dovuta nei giorni di ferie. Sostenevano che, nel calcolo della retribuzione feriale, dovessero essere incluse due voci fisse previste dalla contrattazione collettiva aziendale, denominate "indennità perequativa" e "indennità compensativa", oltre all'indennità di turno. Secondo i lavoratori, l'esclusione di tali emolumenti dalla base di calcolo determinava una retribuzione di ferie inferiore a quella dovuta e violava gli artt. 1, 4 e 36 Cost. nonché l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Il tribunale e la corte d'appello avevano respinto la domanda, ritenendo che le indennità perequativa e compensativa fossero collegate alla presenza effettiva in servizio e che l'indennità di turno, comunque, fosse espressamente esclusa dalla retribuzione normale dalla disciplina collettiva. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge costituzionale e comunitaria, censurando l'interpretazione della contrattazione collettiva e la conseguente esclusione delle voci retributive dalla nozione di retribuzione feriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti di quanto di ragione, rilevando che la corte territoriale aveva erroneamente escluso che le indennità perequativa e compensativa potessero integrare la nozione eurounitaria di retribuzione feriale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame del requisito del collegamento tra tali emolumenti e l'esecuzione delle mansioni o lo status professionale del lavoratore, e per la successiva rivalutazione della sussunzione alla luce dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. La Corte ha precisato che la questione relativa all'indennità di turno non era devoluta in cassazione, essendosi su di essa formato giudicato interno.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    primo e secondo motivo di ricorso

    i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione di legge per la statuizione sulla retribuzione feriale.

  • artt. 1, 4 e 36 Cost.

    richiamati dai ricorrenti quale parametro costituzionale della pretesa inclusione delle voci retributive nel calcolo delle ferie.

  • art. 7 della direttiva 2003/88/CE

    la retribuzione dovuta nel periodo di ferie comprende gli emolumenti che, essendo retributivi, sono collegati all'esecuzione delle mansioni e/o allo status professionale e la cui esclusione possa dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie.

  • art. 36 Cost.

    la Corte richiama il principio secondo cui la contrattazione collettiva, in assenza di una disciplina legale specifica, può determinare la retribuzione feriale ed escludere alcune voci senza per ciò solo porsi in contrasto con l'art. 36 Cost.

Massime di principio

  • La nozione eurounitaria di retribuzione feriale richiede un accertamento progressivo: prima va verificata la natura retributiva dell'emolumento, poi il suo collegamento con l'esecuzione delle mansioni o con lo status personale/professionale del lavoratore, infine l'eventuale effetto dissuasivo prodotto dall'esclusione della voce nel periodo di ferie.
  • Un emolumento previsto in misura fissa e unica per categoria, ancorché calcolato su valori teorici legati alla turnazione o alla presenza media annua, non può essere escluso dalla retribuzione feriale sulla base della sola affermazione che sia connesso alla presenza effettiva, se la clausola collettiva ne riveli invece uno stabile collegamento con la prestazione e con la posizione professionale.
  • Il giudizio di legittimità può investire l'errore di sussunzione quando, pur correttamente individuata la norma astratta, il fatto accertato sia stato ricondotto a una fattispecie normativa non pertinente o non sia stato ricondotto a quella pertinente.
  • In assenza di specifiche previsioni legali, la determinazione della retribuzione dovuta durante le ferie è rimessa alla contrattazione collettiva, che può disciplinare la base di calcolo ed escludere alcune voci, purché nel rispetto della nozione eurounitaria di retribuzione feriale quando applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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