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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13041/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni lavoratori che avevano prestato attività presso un polo logistico, prima tramite somministrazione e poi con assunzione a tempo indeterminato, hanno chiesto di essere inquadrati nel 5° livello del CCNL terziario per le mansioni di addetto alle operazioni di magazzino già durante la fase di somministrazione, con conseguente anticipazione del successivo passaggio al 4° livello previsto dopo un certo periodo di tempo. Hanno inoltre domandato le differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento, sostenendo di avere diritto a conservare il superminimo individuale e a vederlo ripristinato in busta paga. Il Tribunale aveva accolto le domande principali senza istruttoria, salvo il ripristino del superminimo; la Corte d’appello aveva confermato. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) errata interpretazione del CCNL e delle norme codicistiche sull’inquadramento, perché la Corte avrebbe fondato la decisione solo sulla qualifica di addetto al magazzino; 2) violazione delle norme processuali e dell’onere probatorio, perché sarebbe stato richiamato un precedente in cui mancava una specifica contestazione di mansioni invece presente nel caso; 3) errata valorizzazione dell’automazione e procedimentalizzazione dell’attività aziendale, ritenute caratteristiche dell’organizzazione e non delle mansioni; 4) erroneo riconoscimento dell’anticipato passaggio al 4° livello; 5) errata esclusione dell’assorbimento del superminimo; 6) omessa considerazione del principio generale di assorbibilità dei miglioramenti retributivi; 7) travisamento della prova circa la continuità del rapporto di un lavoratore in un determinato periodo, con particolare riferimento alla mancanza di documenti contrattuali e di buste paga riferibili all’utilizzatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi sull’inquadramento, osservando che la Corte d’appello non aveva fondato la decisione solo sull’etichetta di "addetto alle operazioni di magazzino", ma su un complesso di elementi: previsione espressa del profilo nel 5° livello, uso di strumenti informatici e grado di automazione richiesto. Ha ritenuto infondati anche i motivi sul passaggio al 4° livello, perché, una volta riconosciuto il corretto inquadramento nel 5° livello, il passaggio automatico previsto dal CCNL dopo 18 mesi doveva operare secondo il comportamento complessivo delle parti e senza necessità di ulteriori prove delle capacità tecniche. Quanto al superminimo, ha giudicato plausibile e corretta l’interpretazione della clausola individuale che lo rendeva assorbibile solo in caso di futuri aumenti dei minimi contrattuali introdotti da legge o CCNL, escludendo quindi l’assorbimento nel passaggio automatico di livello, che non è un aumento "introdotto" da una sopravvenienza normativa ma una progressione già prevista dal contratto collettivo. È stato poi respinto il motivo sulla continuità del lavoro di un lavoratore, perché la censura non attaccava una autonoma ratio decidendi della sentenza di merito, fondata anche sulla mancata contestazione specifica del fatto storico. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    indica che i motivi sono stati formalmente denunciati come violazioni di legge, ma il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito o in una mera contrapposizione di letture alternative dei fatti e delle clausole contrattuali.

  • art. 113 CCNL

    la Corte lo considera nel senso che gli addetti alle operazioni di magazzino possono collocarsi in diversi livelli in base al grado concreto di conoscenze e capacità richieste, e che la previsione di un profilo esemplificativo nel 5° livello è rilevante ma non esclusiva.

  • art. 1362 c.c.

    l’interpretazione della clausola collettiva e della clausola individuale deve valorizzare il senso letterale, il comportamento complessivo delle parti e la comune volontà negoziale; il comportamento della datrice di lavoro ha confermato l’automatismo del passaggio di livello.

  • art. 1363 c.c.

    le clausole vanno lette in modo coordinato, senza isolare singole espressioni dal contesto complessivo dell’accordo.

  • art. 1365 c.c.

    non si applica quando la specificazione pattizia è stata voluta in funzione tassativa e non meramente esemplificativa.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato nel sesto motivo; la Corte ritiene comunque coerente con buona fede e logica dell’accordo l’interpretazione restrittiva dell’assorbimento del superminimo.

  • art. 1367 c.c.

    nel dubbio le clausole devono essere interpretate in modo da attribuire loro un effetto utile; l’interpretazione accolta dalla Corte evita che la previsione sul superminimo diventi priva di effettiva portata.

  • art. 1368 c.c.

    non citato espressamente nel testo fornito.

  • art. 1369 c.c.

    non citato espressamente nel testo fornito.

  • art. 1371 c.c.

    nel dubbio residuo, la soluzione interpretativa seguita dalla Corte preserva il contenuto utile della clausola e la volontà delle parti.

  • art. 2099 c.c.

    la retribuzione e i suoi elementi accessori, come il superminimo, vanno ricostruiti secondo la disciplina contrattuale e la volontà negoziale delle parti.

  • art. 2103 c.c.

    l’inquadramento deve corrispondere alle mansioni e al grado di professionalità concretamente richiesti; una volta correttamente individuato il livello, ne discendono gli effetti economici e di progressione previsti dal CCNL.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte respinge le censure che mirano a spostare o mal valutare l’onere della prova, valorizzando invece gli accertamenti di fatto già compiuti dai giudici di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    le censure sono infondate o inammissibili quando non colgono la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni legali, non potendo la parte chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato nei motivi della ricorrente in relazione alla formulazione delle domande e alla prova dei fatti allegati.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nei motivi della ricorrente in relazione alla difesa del convenuto e alle contestazioni sollevate.

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma senza esito autonomo decisivo nel testo della Corte.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, in relazione all’appello del datore di lavoro.

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato nel secondo e quarto/sesto motivo, in relazione al giudizio di appello nel rito del lavoro.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo/quinto/sesto motivo, ma la Corte ribadisce che la controversia riguarda soprattutto l’interpretazione del contratto collettivo e individuale.

  • art. 26246/2022

    non è una norma, ma una decisione citata a sostegno del principio secondo cui, dopo la legge n. 92/2012, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto.

  • L. n. 92/2012

    richiamata per affermare che la stabilità del rapporto di lavoro è stata incrinata, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto.

  • Cass. n. 10945/2016

    citata dalla ricorrente a sostegno del principio generale di assorbimento del superminimo nei miglioramenti retributivi, ma non ritenuta decisiva contro la specifica pattuizione contraria.

  • Cass. n. 26017/2018

    richiamata per affermare che il principio generale di assorbimento del superminimo cede davanti a una diversa previsione delle parti.

  • Cass. n. 26246/2022

    richiamata dalla Corte d’appello per la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro dopo la L. n. 92/2012.

  • Cass. n. 13880/2020

    richiamata per il principio secondo cui, se una sentenza si fonda su rationes decidendi autonome e una non è censurata, il ricorso è inammissibile o comunque improcedibile per carenza di interesse.

  • art. 1365 c.c.

    la Corte precisa che la norma opera solo quando la specificazione è esemplificativa, non quando è tassativa e riduttiva del principio generale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali non può risolversi nella mera proposta di una lettura alternativa e più favorevole alla parte ricorrente; occorre individuare un effettivo errore interpretativo del giudice di merito.
  • L’inquadramento professionale va determinato in base alle mansioni concretamente svolte e al grado di conoscenze e capacità richieste, non sulla sola denominazione del profilo o sulla sola organizzazione aziendale astrattamente considerata.
  • Quando il CCNL prevede un avanzamento automatico di livello decorso un determinato periodo, una volta accertato il corretto livello iniziale l’anticipo del passaggio consegue in via necessaria al maturare del tempo previsto, salvo diversa disciplina contrattuale o una diversa ratio dell’accordo.
  • Il superminimo individuale assorbibile non si estende automaticamente a qualsiasi miglioramento retributivo: se le parti ne hanno circoscritto l’assorbibilità ai soli aumenti dei minimi tabellari introdotti da legge o CCNL, tale limite va rispettato e il passaggio automatico di livello non può essere equiparato a un aumento rientrante in quella clausola.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e concorrenti, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una ratio autonoma comporta l’inammissibilità del motivo o comunque il rigetto per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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