Cassazione Civile, Ordinanza n. 13038/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato di una dipendente assunta da una società del settore logistico/commerciale. La lavoratrice aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento di differenze retributive, perché il giudice di merito aveva ritenuto che, in base alle declaratorie del CCNL applicato, dopo 18 mesi di servizio dovesse operare il passaggio automatico dal quinto al quarto livello, con conseguente diritto alle relative maggiori retribuzioni. La società aveva invece computato un importo di euro 50, corrisposto in costanza di rapporto a titolo di superminimo assorbibile, assorbendolo nelle differenze maturate; la lavoratrice contestava tale operazione. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2094 e 2103 c.c. e delle disposizioni del CCNL, sostenendo che il superminimo fosse assorbibile dagli aumenti retributivi conseguenti al superiore inquadramento; 2) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1365, 1367 e 1371 c.c., perché la clausola individuale prevedeva l’assorbimento solo degli aumenti futuri dei minimi contrattuali e non delle differenze da passaggio di livello; 3) violazione di norme processuali e sostanziali, deducendo che il CCNL non prevedesse il passaggio automatico dal quinto al quarto livello dopo 18 mesi; 4) omesso esame e omessa pronuncia sulle voci incluse nel calcolo dell’una tantum, in particolare straordinario, notturno, festivo e incidenza sul TFR/fondo tesoreria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, condividendo l’interpretazione dei giudici di merito della clausola individuale e delle previsioni contrattuali: il superminimo era stato pattuito come assorbibile solo rispetto a futuri aumenti dei minimi tabellari introdotti da legge o CCNL, mentre le differenze derivanti dal passaggio automatico di livello non costituivano un mero aumento dei minimi, ma una progressione retributiva collegata all’inquadramento e all’anzianità di servizio. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché l’accertamento circa l’esistenza del passaggio di livello dopo 18 mesi era fondato sul confronto tra declaratorie del CCNL e attività concretamente svolta dalla lavoratrice, con censure inammissibili nella misura in cui miravano a una diversa valutazione del fatto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la commistione tra omessa pronuncia e omesso esame di fatti, sia perché, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. senza specificare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il lavoratore ha diritto a essere inquadrato e retribuito in base alle mansioni effettive; la Corte non ne trae un principio autonomo diverso, ma conferma che il corretto inquadramento va accertato in base all'attività svolta e alle declaratorie contrattuali.
art. 2103 c.c.
Richiamato per affermare il diritto al superiore inquadramento e alla retribuzione corrispondente; la Corte conferma che il passaggio di livello determina una progressione salariale distinta dagli aumenti dei minimi tabellari.
art. 1362 c.c.
Usato per valutare l'interpretazione della clausola individuale sul superminimo; la Corte ritiene corretta l'interpretazione letterale e sistematica resa dai giudici di merito.
art. 1365 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso sui canoni ermeneutici; la Corte reputa non violati i criteri interpretativi.
art. 1367 c.c.
La Corte valorizza il criterio di conservazione del contratto, osservando che l'interpretazione accolta evita di rendere la clausola priva di effetto.
art. 1371 c.c.
Invocato dalla ricorrente nei motivi ermeneutici; la Corte non ravvisa violazione del criterio residuale di interpretazione.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo sulla sussistenza dell'interesse ad agire; la Corte osserva che l'interesse della parte era concreto, perché diretto a conseguire differenze retributive non corrisposte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per omessa pronuncia; la Corte dichiara inammissibile la censura per formulazione promiscua e per difetto dei presupposti del vizio denunciato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme, senza che la Corte ravvisi violazione utile a sovvertire l'accertamento di merito.
art. 2697 c.c.
Invocato nella censura sul passaggio di livello; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente accertato i fatti rilevanti e che la doglianza miri in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Usato come base per i motivi di violazione di legge; la Corte lo tratta nei limiti del controllo di legittimità sull'interpretazione giuridica.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte ne dichiara l'inammissibilità in presenza di doppia conforme, salvo indicazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per escludere il vizio di motivazione in presenza di doppia conforme.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato per il presupposto dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il superminimo individuale è normalmente assorbibile nei miglioramenti retributivi, ma l'assorbimento può essere escluso da una diversa pattuizione delle parti o da una diversa disciplina collettiva.
- Se la clausola contrattuale limita espressamente l'assorbimento ai soli futuri aumenti dei minimi tabellari introdotti da legge o CCNL, essa non può essere estesa, in via interpretativa, alle progressioni retributive derivanti da un superiore inquadramento professionale.
- Il giudizio di cassazione sull'interpretazione del contratto non può risolversi nella mera proposta di una lettura alternativa dei fatti e delle clausole: è sindacabile solo la violazione dei canoni ermeneutici o l'illogicità giuridica dell'interpretazione accolta.
- L'accertamento del corretto inquadramento contrattuale del lavoratore richiede il confronto tra declaratorie del CCNL, mansioni concretamente svolte e conseguente sussunzione nel livello corrispondente.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando è formulata in modo promiscuo con l'omesso esame di fatti e non è chiaramente incardinata nel vizio di nullità processuale.
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