Cassazione Civile, Ordinanza n. 36408/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo di una serie di prestazioni edilizie rese su un immobile. La società ingiunta aveva proposto opposizione, respinta dal Tribunale. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il gravame ritenendo che l’appellante si fosse limitata a contestazioni generiche senza una reale confutazione della motivazione di primo grado. In cassazione la società opponente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appello conteneva censure specifiche sull’inesistenza del rapporto obbligatorio e sull’asserita illegittimità delle somme riconosciute, anche in assenza di contratto, ordine, preventivo, collaudo, capitolato e accordo prezzi. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2729 c.c., assumendo che la decisione fosse stata fondata su presunzioni e su documentazione parziale non idonea a provare con certezza il credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel censurare l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto dei motivi di gravame né aveva indicato in modo autosufficiente le ragioni della pretesa specificità delle censure; non era sufficiente un mero rinvio agli atti di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la valutazione dei documenti e delle prove, nonché la scelta delle risultanze ritenute più convincenti, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Ai fini della specificità dei motivi di appello è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze contro la sentenza impugnata; tuttavia, se in cassazione si contesta la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, occorre indicare in modo autosufficiente il contenuto dei motivi di gravame e le ragioni della loro specificità.
La valutazione delle presunzioni e, più in generale, del materiale probatorio è rimessa al giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione come dedotta violazione di legge quando si risolve in una critica al convincimento del giudice.
Non è consentito utilizzare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. per rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi non richiede un progetto alternativo di sentenza, ma pretende una chiara individuazione delle parti della decisione censurate e delle ragioni della contestazione.
- Chi in cassazione impugna la statuizione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deve riportare nel ricorso, in misura sufficiente, il contenuto dei motivi di gravame, senza potersi limitare a un generico rinvio all’atto di appello.
- La Corte di cassazione non può riesaminare la valutazione delle prove, la credibilità delle fonti istruttorie o la scelta delle risultanze ritenute decisive, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
- La censura che formalmente invochi la violazione di norme sulle presunzioni o sul vizio motivazionale è inammissibile se mira in realtà a ottenere un nuovo giudizio sul merito della prova.
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