Cassazione Civile, Ordinanza n. 29033/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012, emesso per diversi immobili della contribuente. La commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della società, escludendo imposte e sanzioni per un immobile perché risultava di proprietà di terzi. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 5 d.lgs. 504/1992 sostenendo che l'avviso non indicava le rendite catastali base del calcolo e riportava solo la rendita rivalutata del 5%, rendendo impossibile verificare la correttezza del tributo e prospettando anche un errore di calcolo o l'uso di rendite diverse da quelle comunicate nel 2014; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; con il terzo ha dedotto la violazione dell'art. 74 l. 342/2000, assumendo che la notifica dell'attribuzione o modifica della rendita catastale sarebbe condizione di efficacia degli avvisi a decorrere dal 1 gennaio 2000.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché, pur formulati come violazione di legge, in realtà miravano a censurare la motivazione della sentenza di merito; ha osservato che la doglianza non superava i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, che la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto dell'avviso impugnato secondo l'onere di autosufficienza, e che le censure sulla valutazione delle prove e sull'uso degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. tendevano a sollecitare un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione era proposta per la prima volta in cassazione e risultava svolta in modo astratto, senza specifico riferimento alla fattispecie concreta. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato dalla ricorrente per contestare il calcolo della base imponibile IMU e la necessità di indicare correttamente le rendite catastali utilizzate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
non può essere usato per dedurre un vizio che in realtà attiene alla motivazione della sentenza di merito
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; sono denunciabili solo motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile
nel caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano e confrontano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito
impone l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, con necessità di riportare i passi rilevanti dell'atto impugnato per consentire il controllo della censura
la deduzione di omessa pronuncia richiede la precisa riproduzione della domanda o eccezione asseritamente non esaminata e degli atti in cui è stata proposta
la censura è infondata se la decisione impugnata non si fonda su criteri equitativi ma sulla legittimità del tributo in base a rendite catastali
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o trae da una prova un'informazione non ricavabile da quel mezzo
non è violato se il giudice non attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non deroga a regole legali di valutazione
art. 74 l. 21 novembre 2000, n. 342
richiamato per sostenere che la notifica dell'attribuzione o modifica della rendita catastale è condizione di efficacia degli atti impositivi, ma la questione è stata ritenuta inammissibile perché nuova e astratta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge non può essere usato per veicolare doglianze che attengono in realtà alla motivazione della sentenza impugnata; se la censura riguarda la congruità o sufficienza dell'argomentazione, va ricondotta al vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto al solo "minimo costituzionale": è denunciabile soltanto una motivazione mancante, apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
- Nel giudizio tributario, il ricorrente che contesti la motivazione dell'avviso di accertamento deve riportare nel ricorso, in modo specifico e testuale, i passaggi dell'atto impositivo rilevanti, così da consentire il controllo della censura senza ricerca autonoma da parte della Corte.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata effettivamente proposta nei gradi di merito e che nel ricorso per cassazione siano indicati con precisione i relativi contenuti e gli atti in cui furono formulati.
- Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili in cassazione, salvo che si alleghi un vero vizio di legittimità nella valutazione del materiale probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi rigorosi: quando il giudice utilizza prove inesistenti o attribuisce a un mezzo di prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge.
- Una questione giuridica prospettata per la prima volta in cassazione e formulata in modo astratto, senza specifico aggancio alla fattispecie concreta, è inammissibile.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è tenuta, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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