Cassazione Civile, Ordinanza n. 35462/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un'azienda dichiarata per Euro 27.000,00 (di cui Euro 20.000,00 per avviamento). L'Amministrazione finanziaria emetteva nei confronti della società venditrice un avviso di accertamento IRES, assumendo che la cessione avesse generato una plusvalenza non dichiarata, sulla base del maggior valore dell'azienda definito in un accertamento con adesione stipulato, ai fini dell'imposta di registro, dall'acquirente dell'azienda, che aveva indicato un valore di Euro 75.000,00 (di cui Euro 68.000,00 per avviamento). La contribuente impugnava l'atto e otteneva l'annullamento in primo grado; la CTR confermava, ritenendo inopponibile alla venditrice l'accordo di adesione concluso da un diverso soggetto. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che il maggior valore definito per l'imposta di registro potesse valere come presunzione ai fini dell'accertamento della plusvalenza imponibile, salvo prova contraria del prezzo inferiore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'accertamento con adesione stipulato dall'acquirente, avendo natura di concordato volontario tra amministrazione e contribuente, produce effetti solo nei confronti del soggetto che vi ha aderito e non è opponibile, neppure indirettamente, al venditore che non era parte dell'accordo. Inoltre, l'Agenzia non aveva allegato altre prove, nemmeno presuntive, idonee a dimostrare un corrispettivo maggiore rispetto a quello dichiarato. La Corte richiama anche, in via di completezza, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 come norma interpretativa che esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza ai soli fini del reddito basato sul valore definito per altra imposta. Nessuna spesa è stata liquidata perché la resistente non si è costituita nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.
La Corte esclude che, nel caso concreto, il maggior valore definito in sede di accertamento con adesione da un terzo possa operare come presunzione contro il venditore non parte dell'accordo.
L'Amministrazione non ha assolto l'onere di provare, anche presuntivamente, un corrispettivo maggiore di quello dichiarato.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015
Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva che impedisce di accertare la plusvalenza ai fini IRPEF solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito per altra imposta commisurata al valore del bene.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il contributo unificato დამატivo poiché la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione ha efficacia limitata al soggetto che vi aderisce, perché deriva da un accordo volontario tra amministrazione e contribuente.
- Un valore concordato o definito ai fini di un'imposta diversa non è, da solo, sufficiente a fondare l'accertamento della plusvalenza imponibile in capo a un soggetto terzo non parte dell'accordo.
- L'Amministrazione che invochi un maggior corrispettivo rispetto a quello dichiarato deve fornire elementi probatori specifici; in difetto, il ricorso sull'accertamento va respinto.
- Ai fini delle imposte sui redditi, la base imponibile della plusvalenza è il corrispettivo effettivamente percepito, non il mero valore del bene desunto da altre imposte.
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