Cassazione Civile, Ordinanza n. 08717/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
La controversia riguardava un immobile adibito a negozio di salumeria. Gli originari attori avevano chiesto la condanna dell'occupante al rilascio del bene, assumendone la proprietà e sostenendo che il convenuto lo detenesse senza titolo. Il convenuto aveva resistito e, in via riconvenzionale, aveva domandato l'accertamento dell'usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio e rigettato l'usucapione; la Corte d'appello, invece, aveva riformato integralmente, rigettando la domanda di rilascio e accogliendo l'usucapione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la prova della proprietà degli attori; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato le denunce di successione e la documentazione sulla ristrutturazione post-sisma dell'immobile; 3) violazione degli artt. 1140, 1158 e 2697 c.c., per avere ritenuto provata l'usucapione sulla base della documentazione commerciale e delle testimonianze, nonostante la loro asserita contraddittorietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la Corte d'appello aveva escluso la prova della proprietà perché le dichiarazioni di successione sono atti unilaterali e la documentazione fiscale o amministrativa non basta a dimostrare il diritto dominicale, specie in presenza di incertezza sull'esatta individuazione del bene; aveva inoltre valorizzato, ai fini dell'usucapione, le licenze commerciali e la documentazione attestante un'attività di vendita non contestata, idonee a provare un possesso pacifico, pubblico ed esclusivo protratto per oltre vent'anni. La Suprema Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese, dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione di rivendicazione richiede la prova del diritto di proprietà con titolo idoneo; non sono sufficienti atti unilaterali o documenti fiscali/amministrativi non equivalenti al titolo di provenienza.
La ripartizione dell'onere probatorio non risultava violata; la parte che agisce in rivendica deve provare la proprietà, mentre chi eccepisce o domanda usucapione deve provare i fatti costitutivi del possesso utile.
Il possesso utile ai fini dell'usucapione deve risultare da elementi idonei a dimostrare l'esercizio di poteri corrispondenti alla proprietà in modo pacifico, pubblico ed esclusivo.
L'usucapione ventennale è configurabile ove sia provato il possesso continuato per il tempo richiesto dalla legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non è configurabile quando il fatto storico risulti comunque esaminato dal giudice di merito; non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rivendicazione, la prova della proprietà deve essere fornita con il titolo di provenienza o con elementi aventi efficacia equivalente; dichiarazioni di successione e documenti amministrativi o fiscali, da soli, non bastano.
- L'azione di rilascio di un immobile non implica, di per sé, la prova della proprietà del bene: il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio non presuppone necessariamente il diritto dominicale dell'attore.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può essere costruito come richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio; la selezione e valutazione delle prove appartengono al giudice di merito, purché la motivazione dia conto del percorso logico seguito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico sia stato comunque considerato dalla sentenza impugnata, ancorché con esito non favorevole alla parte ricorrente.
- Ai fini dell'usucapione, il possesso rilevante può essere desunto anche da documentazione oggettiva che attesti un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, se tale documentazione è coerente con un possesso pubblico, pacifico, esclusivo e protratto per il tempo di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08680/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08683/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08684/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08685/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08686/2023 del 28/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →