Cassazione Civile, Ordinanza n. 19231/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società debitrice)
La controversia
Un soggetto, qualificatosi come creditore pretermesso, aveva proposto opposizione all’omologazione di un concordato preventivo, deducendo di avere pendente un giudizio ordinario contro la società in concordato per ottenere la liberazione di propri immobili da materiali e mezzi e il pagamento di un’indennità di occupazione. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo litigioso il credito; la Corte d’appello aveva respinto il reclamo, reputando non certo il credito perché contestato, e aveva inoltre ritenuto idonea la garanzia prestata da un terzo garante nonché sufficiente la copertura degli oneri di ritombamento tramite un fondo rischi. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova e sulla disciplina dell’opposizione/omologazione del concordato, sostenendo che il credito derivante dall’occupazione senza titolo fosse certo e che gravasse sull’occupante la prova dell’inesistenza del credito; 2) violazione delle norme civilistiche e concorsuali in tema di garanzie e finanza esterna, assumendo l’inidoneità del terzo garante per via di un decreto ingiuntivo e della costituzione di un fondo patrimoniale; 3) violazione delle norme sulla fattibilità giuridica del concordato e della disciplina regionale sugli oneri di ritombamento, contestando l’adeguatezza della copertura garantita per il ripristino dei suoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché il primo motivo non coglieva la ratio decidendi, essendo stata la non certezza del credito affermata in ragione della sua contestazione e della mancata prova del credito stesso, senza inversione dell’onere probatorio; i secondi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a censurare accertamenti di fatto compiuti dal giudice del reclamo sulla fattibilità giuridica della proposta concordataria, sorretti da motivazione ritenuta immune da censure, fondata sull’esistenza di un fondo rischi di euro 1.653.370,00 e sulla capienza patrimoniale del garante. Il ricorso incidentale condizionato della società è rimasto assorbito. La Corte ha condannato il ricorrente principale alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata dichiarata inammissibile quando non investe la ratio decidendi o quando mira a sovvertire accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito non avesse invertito tale riparto, ma avesse semplicemente rilevato la mancata prova del credito.
artt. 111-bis, 180, sesto comma, l. fall.
Richiamati dal ricorrente nel contesto dell’opposizione all’omologazione del concordato; la Corte non ne ha svolto un’interpretazione autonoma, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura.
artt. 167, 169, 170, 1355, 1936 c.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare l’idoneità della garanzia del terzo; la Corte ha qualificato la doglianza come attacco ad accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità.
Richiamati in relazione alla fattibilità giuridica del concordato e alle garanzie offerte; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla capienza delle garanzie.
art. 14 Legge Regione Lazio n. 17/2004
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’insufficienza della copertura degli oneri di ritombamento; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato affermato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma inseritrice del meccanismo del raddoppio del contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole al ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una diversa lettura dei fatti o della prova.
- La contestazione sulla certezza di un credito è logicamente distinta dal tema del riparto dell’onere della prova: il giudice può rilevare la non provata esistenza del credito senza invertire le regole probatorie.
- Le doglianze che mirano a contestare la valutazione di fatto del giudice di merito sulla capienza di una garanzia o sulla fattibilità concreta di una proposta concordataria non sono deducibili come violazione di legge se non si traducono in un vizio reale di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare in violazione di norme sostanziali una critica all’apprezzamento probatorio e agli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di appello.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale espressamente condizionato resta assorbito.
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