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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21059/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002 per IRPEG e IVA, emesso a seguito del rigetto di un'istanza di rimborso di un credito IVA e del recupero a tassazione della cessione delle scorte di magazzino. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto e in appello la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo che: a) la società si fosse avvalsa del condono cd. tombale di cui all'art. 9 l. n. 289/2002, con conseguente preclusione di ulteriori pretese per il medesimo periodo; b) l'accertamento fosse comunque tardivo, perché intervenuto nel gennaio 2010 e non entro il 31/12/2009. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi: primo, deduce violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. perché la CTR avrebbe accolto un'eccezione di tardività dell'accertamento mai proposta in primo grado ma introdotta solo con memoria in appello; secondo, deduce violazione degli artt. 9 e 14 l. n. 289/2002 per avere la CTR escluso l'accertamento senza verificare se la regolarizzazione delle scritture contabili fosse stata correttamente perfezionata con il versamento dell'imposta sostitutiva del 6%; il testo richiama poi l'esistenza di un terzo motivo, ma nel corpo riportato non ne è specificato il contenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento per scadenza del termine non era stata dedotta in primo grado, e nel processo tributario non può essere introdotta per la prima volta in appello con motivi aggiunti, trattandosi di preclusione processuale non sanabile dal contraddittorio sul merito. Ha accolto anche il secondo motivo, osservando che la regolarizzazione delle scritture contabili ex art. 14 l. n. 289/2002, per chi si sia avvalso del condono ex art. 9, richiede comunque il versamento dell'imposta sostitutiva del 6%; in difetto, il contribuente resta esposto all'accertamento sostanziale per l'anno interessato. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario non possono essere introdotte in appello eccezioni o questioni nuove rispetto a quelle dedotte in primo grado; la decadenza dal potere di accertamento, se non tempestivamente eccepita, non può essere fatta valere con motivi aggiunti tardivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su domande o eccezioni non ritualmente introdotte dalle parti; la decisione su un rilievo tardivo integra vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'integrazione dei motivi di ricorso è ammessa solo in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e non conosciuti prima; tale facoltà non consente di introdurre una preclusa eccezione di decadenza dell'Ufficio.

  • art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Il condono cd. tombale è richiamato come base della pretesa di preclusione all'accertamento per l'anno d'imposta interessato.

  • art. 14 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    La regolarizzazione delle scritture contabili richiede, per perfezionarsi, il versamento dell'imposta sostitutiva del 6%; in mancanza, l'Ufficio può procedere ad accertamento e ricostruzione sostanziale dei dati dell'anno interessato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento deve essere dedotta con uno specifico motivo di impugnazione dell'atto impositivo; non può essere introdotta per la prima volta in appello mediante motivi aggiunti, salvo il limitato caso di contestazione di documenti nuovi ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
  • La pronuncia su una decadenza dell'Ufficio non ritualmente dedotta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e del divieto di domande/eccezioni nuove in grado di appello nel contenzioso tributario.
  • L'adesione al condono ex art. 9 l. n. 289/2002 non esonera automaticamente dal controllo fiscale su quel medesimo periodo se la diversa procedura di regolarizzazione contabile ex art. 14 non è stata perfezionata con il pagamento dell'imposta sostitutiva prevista.
  • La regolarizzazione delle scritture contabili mediante condono richiede il rispetto integrale delle condizioni legali previste; in difetto del versamento dell'imposta sostitutiva, resta legittimo l'accertamento sostanziale dell'Ufficio per l'anno in corso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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