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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18324/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Gli attori, quali eredi di un soggetto deceduto, avevano convenuto in giudizio il cointestatario superstite di tre conti di deposito accesi presso una banca, chiedendone la condanna alla restituzione della metà delle somme giacenti sui conti alla data del decesso, assumendo che tali somme appartenessero per successione al de cuius in ragione della cointestazione per metà. Sostenevano inoltre che il convenuto, insieme alla moglie e con il concorso della banca, avesse estinto i conti e disposto delle relative somme. In appello la domanda era stata ricostruita come azione risarcitoria per fatto illecito e, quanto al resto, era stata ritenuta nuova/inammissibile. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto, in sintesi, che la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato la domanda: essa non era una domanda di risarcimento del danno da illecito, ma una domanda restitutoria fondata sulla qualità di eredi e sulla spettanza ereditaria del 50% delle somme depositate; di conseguenza il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare la domanda nei suoi esatti termini e decidere sulla restituzione del credito derivante dalla chiusura dei conti cointestati. I motivi successivi, rimasti assorbiti, riguardavano la disciplina delle restituzioni tra comproprietari e il momento consumativo dell'appropriazione indebita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, rilevando che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato la domanda originaria e, per tale ragione, aveva omesso di pronunciare sulla effettiva pretesa restitutoria avanzata dagli eredi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1298 c.c.

    Richiamato per sostenere la natura della pretesa restitutoria collegata ai rapporti tra cointestatari/contitolari e alla ripartizione delle somme comuni.

  • art. 1854 c.c.

    Richiamato per affermare che la cointestazione del conto consente l'operatività disgiunta, ma non esclude la verifica dei rapporti interni e della spettanza delle somme tra gli aventi diritto.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda effettivamente proposta e per affermare che il giudice deve corrispondere alla domanda nei limiti dell'azione dedotta.

  • art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.

    Richiamato come atto processuale da esaminare per ricostruire il contenuto della domanda effettivamente proposta dalle parti.

  • art. 345 c.p.c.

    Menzi onato dalla sentenza impugnata quale parametro per ritenere inammissibile una diversa domanda in appello, ma la Cassazione non ne ha condiviso l'applicazione alla domanda originaria così come correttamente interpretata.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla prescrizione del credito vantato a seguito della chiusura dei conti.

  • art. 1100 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti in tema di restituzioni tra comproprietari.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti con riferimento alla prescrizione dell'azione risarcitoria da illecito.

  • art. 1289 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo, nel contesto della disciplina della prestazione e della sua imputazione, ma la questione è rimasta assorbita.

  • art. 646 c.p.

    Richiamato nel quinto motivo per la qualificazione dell'appropriazione indebita, questione rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione deduce che il giudice di merito abbia male interpretato la domanda introduttiva, determinando un vizio di omessa pronuncia, la Corte di cassazione può e deve esaminare direttamente gli atti processuali per ricostruire il contenuto effettivo della pretesa.
  • La domanda volta alla restituzione della quota di somme giacenti su un conto cointestato, proposta dagli eredi del cointestatario defunto, va qualificata in base al contenuto sostanziale delle allegazioni e delle conclusioni, non secondo un riferimento isolato a formule usate incidentalmente negli scritti difensivi.
  • La cointestazione di un conto legittima l'operatività disgiunta nei rapporti con la banca, ma non impedisce di accertare, nei rapporti interni e successori, la titolarità delle somme e l'eventuale obbligo di restituzione pro quota.
  • Se la domanda originaria viene erroneamente riqualificata dal giudice di merito, e su tale base non viene esaminata la pretesa effettivamente dedotta, sussiste un vizio processuale di omessa pronuncia che comporta la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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